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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49604/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto il reclamo del detenuto contro il diniego della liberazione anticipata riferita ai semestri 29/3/2020 - 29/3/2021. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto con l'aggravamento della misura (applicazione della custodia in carcere il 30/7/2020) per trasgressioni indicate come mancata partecipazione all'opera rieducativa e con una successiva misura cautelare notificata il 19/1/2021 per il ferimento di una persona, ritenuta indicativa di esigenze cautelari pregnanti. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione e erronea applicazione dell'art. 54 L. n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), sostenendo che il Tribunale ha dato rilievo a fatti relativi a un presunto reato commesso anteriormente alla carcerazione e non compresi nei semestri in valutazione e che, nei periodi valutati, non risultano comportamenti violativi imputabili al Ciotola che giustifichino la deroga al criterio della valutazione semestrale della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente era stato scarcerato il 14/2/2022 e risulta attualmente sottoposto a misura cautelare domiciliare; la mancanza di interesse al momento della decisione comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La Corte ha richiamato consolidati principi giurisprudenziali sulla nozione di interesse ad impugnare (ragione utilitaristica, necessità che l'interesse sussista sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione). Non essendovi interesse attuale e concreto e non essendo stata prodotta deduzione specifica che dimostri un pregiudizio residuo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità non è seguito alcun addebito di spese o sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 54 L. n. 354/1975 (Ordinamento Penitenziario)

    L'art. 54 è stato evocato dal ricorrente per contestare l'utilizzo di fatti non ricompresi nei semestri di valutazione; tuttavia la Corte non si è pronunciata nel merito sulla corretta applicazione della norma, avendo deciso per inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte quale norma processuale che consente la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando l'interesse a impugnare viene meno prima della decisione

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi richiamati dalla Corte in tema di interesse ad impugnare: il requisito soggettivo dell'interesse deve essere concreto, attuale e sussistere sia al momento della proposizione che al momento della decisione

Massime di principio

  • Se il ricorrente perde lo specifico interesse alla pronuncia (ad esempio perché viene scarcerato) il ricorso per la liberazione anticipata può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'interesse ad impugnare va valutato utilitaristicamente: deve sussistere in modo immediato, concreto e attuale sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione; eventi sopravvenuti che assorbono la finalità dell'impugnazione ne determinano l'inammissibilità.
  • Quando si contesta l'utilizzo di fatti esterni ai semestri valutati (es. reati anteriori o fatti non compresi nel periodo semestrale), è importante dedurre e provare in modo specifico la violazione normativa (art. 54 O.P.) e richiedere la decisione nel merito prima che sopraggiungano eventi che possono estinguere l'interesse.
  • La Corte può non decidere nel merito su questioni sostanziali se rileva l'assenza dell'interesse processuale; per ottenere una pronuncia sul merito è quindi consigliabile il tempestivo esercizio del rimedio e la dimostrazione di un pregiudizio concreto persistente anche dopo eventi sopravvenuti.
  • La dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzioni pecuniarie quando non sussiste soccombenza neppure virtuale.

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