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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34160/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione fondata sulla mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen.: la difesa contestava che i frammenti di vetro, ritenuti nelle sentenze di merito provenienti dalla rottura della finestra del retro del negozio "Gallery Carpet", non fossero stati repertati né fotografati dalla Polizia scientifica e che non risultasse accertata la loro origine. La difesa sosteneva che la repertazione era un atto necessario e dirimente per stabilire se la rottura fosse avvenuta all'epoca dell'incendio o in epoca anteriore, e che tale elemento era centrale per escludere la responsabilità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per reiterazione di doglianze già esaminate e confutate nelle decisioni di merito. Ha ritenuto che la sentenza di merito si fondi su un convincente ragionamento indiziario che, valorizzando fotografie, documentazione e dichiarazioni testimoniali, ha logicamente tratto la conclusione che la vetrata fosse stata rotta dall'interno verso l'esterno. Ha inoltre affermato che la mancata repertazione dei frammenti non era decisiva alla luce del materiale probatorio già acquisito, e che non è ammissibile ai sensi dell'art. 606 lett. d) impugnare omissioni di indagine preliminare come prova decisiva che avrebbe dovuto essere compiuta prima del dibattimento. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (liquidate in Euro 4.500,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la prova decisiva deve avere valenza tale da alterare sostanzialmente il quadro indiziario e deve essere esperibile e ammissibile nel dibattimento; omissioni di indagini in fase preliminare non possono essere valorizzate come "prova decisiva" ai sensi di questa disposizione se non erano suscettibili di acquisizione nel dibattimento.

  • art. 495, cod. proc. pen.

    Richiamata per evidenziare che il diritto alla prova a discarico si esercita nel dibattimento (ai sensi dell'art. 495) e non nella sola fase delle indagini preliminari.

  • artt. 81, comma 2; 423; 642, primo comma, cod. pen.

    Norme del codice penale invocate per precisare le fattispecie contestate e per le quali l'imputato è stato condannato (reato principale e concorso/ circostanze rilevanti) relative all'incendio doloso e al conseguimento di un indebito indennizzo assicurativo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai criteri di determinazione delle spese e all'assenza di motivi di esenzione nel caso di inammissibilità del ricorso.

  • DM n. 55 del 10 marzo 2014

    Norma regolamentare richiamata per la liquidazione delle spese di costituzione e difesa della parte civile nel presente grado di giudizio.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3 n. 3603/1999 Mammana; Sez. 1 n. 6202/1993 Chiericoni)

    Precedenti di legittimità che confermano che la mancata acquisizione di una presunta prova nelle indagini preliminari non può costituire, di per sé, prova decisiva ai sensi dell'art. 606 lett. d) se non era stata formulata istanza di ammissione in dibattimento o se l'atto era comunque estraneo al meccanismo probatorio del giudizio.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione per mancata assunzione di "prova decisiva" ai sensi dell'art. 606 lett. d) è ammissibile solo se è dimostrabile che l'atto omesso avrebbe avuto valore tale da mutare sostanzialmente il quadro indiziario acquisito e poteva essere prodotto e valutato in dibattimento.
  • Omissioni investigative avvenute durante le indagini preliminari non consentono automaticamente di ottenere l'annullamento in Cassazione: il diritto alla prova a discarico deve essere esercitato nel dibattimento (art. 495 c.p.p.) e le doglianze che attengono a indagini non svolte preliminarmente sono spesso inammissibili se reiterative delle argomentazioni già valutate dai giudici di merito.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da un coerente ragionamento indiziario integrato da documentazione fotografica, acquisizioni documentali e testimonianze, la mancata repertazione di singoli reperti materiali può non essere considerata decisiva.
  • Per evitare l'inammissibilità: la difesa deve proporre tempestivamente e in modo formale, nel corso del procedimento (soprattutto in dibattimento), le richieste istruttorie ritenute necessarie; le istanze tardive o non formulate non saranno generalmente valorizzate in Cassazione.
  • Le doglianze già esaminate e confutate nei gradi di merito vengono spesso dichiarate reiterative e determinano l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e, talvolta, al pagamento di somme a titolo di ammenda.

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