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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01846/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Como che aveva applicato la pena per un reato in materia di stupefacenti, deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti dalla legge contro una sentenza di applicazione della pena, e che non emerge alcun profilo di illegalità della pena inflitta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti avverso una sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., senza che risultasse alcuna illegalità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per il quale è stata applicata la pena

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la trattazione de plano dell'impugnazione nelle ipotesi indicate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    preclude il ricorso per cassazione per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza di applicazione della pena

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è proponibile solo nei limiti consentiti dalla legge; se vengono dedotti motivi non ammessi, l'impugnazione è inammissibile.
  • La deduzione di vizi di violazione di legge o di motivazione sul solo trattamento sanzionatorio non è sufficiente quando non sia prospettata una reale illegalità della pena.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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