Cassazione Civile, Ordinanza n. 14180/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Due soggetti hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato la loro opposizione avverso i decreti di liquidazione dei compensi di due consulenti tecnici d'ufficio nominati in un unico incarico collegiale. Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe violato l'art. 53 del d.P.R. n. 115/2002, l'art. 4 della legge n. 319/1980 e l'art. 12 preleggi, perché: a) in presenza di incarico conferito a un collegio di ausiliari, il compenso va determinato globalmente sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti, salvo che il magistrato disponga che ciascuno svolga personalmente e per intero l'incarico; b) il giudice, pur senza emettere due distinti decreti, avrebbe comunque duplicato le vacazioni indicate da uno dei consulenti nella propria istanza; c) gli onorari a vacazione devono essere commisurati al tempo effettivamente impiegato e non a quello presumibile; d) l'indicazione delle vacazioni da parte di uno dei componenti del collegio non poteva essere trattata come riferita separatamente a ciascun consulente, poiché l'incarico era unitario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 53 del d.P.R. n. 115/2002 nel senso che, quando un incarico è conferito a un collegio di ausiliari, il compenso deve essere liquidato globalmente sulla base del compenso spettante al singolo ausiliario, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti, a meno che il magistrato abbia disposto espressamente che ciascun incaricato svolga personalmente e per intero l'incarico. Poiché nel caso concreto risultava un unico incarico affidato a due ausiliari e non emergeva alcuna disposizione che imponesse a ciascuno lo svolgimento integrale dell'incarico, la liquidazione effettuata dal Tribunale è stata cassata. La causa è stata rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"quando l'incarico è stato conferito a un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli"
In caso di incarico collegiale ad ausiliari del giudice, la liquidazione deve essere unitaria e maggiorata del 40% per ciascun altro componente, salvo espressa previsione del magistrato di svolgimento integrale e personale dell'incarico da parte di ciascun incaricato.
Richiamato come norma di coordinamento nella disciplina dei compensi degli ausiliari, senza autonoma specificazione nel testo sulla decisione.
art. 12 preleggi
Richiamato ai fini interpretativi per la lettura della disciplina dei compensi, senza una distinta applicazione argomentata oltre il senso attribuito all'art. 53 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando l'incarico è affidato a un collegio di ausiliari del giudice, il compenso va determinato in modo globale secondo la regola speciale prevista dalla legge, e non mediante una duplicazione autonoma delle vacazioni per ciascun componente.
- La deroga alla liquidazione globale richiede una specifica disposizione del magistrato che imponga a ciascun incaricato di svolgere personalmente e per intero l'incarico.
- Le vacazioni devono essere lette nel contesto dell'incarico unitario: l'indicazione resa da un componente del collegio non consente di frazionare arbitrariamente la prestazione in più compensi separati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14052/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_civile · 27 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14053/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_civile · 27 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14054/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_civile · 27 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14055/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_civile · 27 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14056/2025 del 27/05/2025
- ordinanza_civile · 27 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14057/2025 del 27/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →