Cassazione Penale, Ordinanza n. 13939/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo due motivi: con il primo ha lamentato l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo ha contestato il rapporto tra la valutazione dei precedenti penali e il mancato riconoscimento della recidiva, sostenendo implicitamente che la presenza di precedenti non potesse essere valorizzata in modo tale da escludere le attenuanti generiche e, al contempo, negare la recidiva. La decisione di merito aveva già escluso le attenuanti generiche richiamando la confessione ritenuta irrilevante e la pericolosità sociale desunta da numerosi e gravi precedenti, anche specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché sostanzialmente fattuale e già adeguatamente esaminato e motivato in appello; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, chiarendo che la valutazione dei precedenti penali può giustificare il diniego delle attenuanti generiche senza imporre automaticamente anche l'applicazione della recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato sulla valutazione dei precedenti penali e della pericolosità sociale, purché la motivazione individui gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
La sussistenza di precedenti penali può essere valutata ai fini della recidiva, ma la mancata applicazione della recidiva non impedisce al giudice di valorizzare gli stessi precedenti per escludere le attenuanti generiche; i due istituti sono diversi e autonomi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi decisivi e non illogici, come la confessione ritenuta irrilevante e la pericolosità sociale desunta da precedenti penali, senza essere tenuto a confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
- I precedenti penali possono fondare la valutazione negativa sulla personalità dell'imputato ai fini delle attenuanti generiche anche se non integrano, nel caso concreto, i presupposti per l'applicazione della recidiva; i due giudizi hanno oggetto e finalità diversi.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13874/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13875/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →