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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 02683/2026 del 07/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento del danno da lucro cessante per l'impossibilità di locare un complesso industriale a causa della deposizione, sul fondo confinante di proprietà della ricorrente, di polveri di silice originate dallo stabilimento della resistente. Fondiaria Saffi ha agito con procedimento ex art. 702-bis c.p.c.; il Tribunale di Livorno ha riconosciuto la responsabilità e liquidato €275.000; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità ma ha ridotto e circoscritto temporalmente il risarcimento. In Cassazione la ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sostenendo, tra l'altro, che la responsabilità dovesse essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. e che il danno dovesse essere riconosciuto dal maggio 2015 fino allo spostamento del deposito (18/03/2016). La resistente ha proposto ricorso incidentale contestando la pericolosità delle polveri e la qualificazione del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale (contestazione della qualificazione ex art. 2051 c.c.) e ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale. In sostanza la Corte ha confermato che la responsabilità per il mancato guadagno da locazione si inquadra nell'art. 2043 c.c. (colpa omissiva del produttore che non ha rimosso la fonte di dispersione) e ha stabilito che il danno deve essere computato dal momento in cui era concreto e attuale (maggio 2015) fino alla effettiva rimozione della fonte (completamento dello spostamento del deposito il 18/03/2016). Il primo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile; gli altri motivi incidentali sono stati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente alle censure accolte e la causa è rinviata alla corte territoriale in diversa composizione per il nuovo esame e liquidazione, anche delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Fondo normativo per la responsabilità aquiliana: la Corte ha inquadrato la responsabilità del produttore per il mancato guadagno da locazione nell'art. 2043 c.c., quando il danno è causato da una condotta omissiva che riduce la fruibilità del fondo altrui

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere una responsabilità da custodia; la Corte ha invece escluso l'applicabilità in assenza di una effettiva signoria/controllo sulla 'cosa' (le polveri disperse) e in assenza di azione specifica ex custodia

  • art. 844 c.c.

    Norma sulle immissioni e tutela reale: la Corte ha ricordato la distinzione tra azione reale (inibitoria) ex art. 844 e azione risarcitoria personale, precisando che l'azione reale è finalizzata all'inibitoria e prescinde dalla colpa, mentre il risarcimento può essere esperito separatamente

  • art. 702-bis c.p.c.

    Regime procedurale: la causa è stata introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (procedimento sommario di cognizione)

  • art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5)

    Norme di legittimità: la Corte ha valutato l'ammissibilità e i profili di vizio di motivazione e di diritto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., dichiarando inammissibile, infondato o assorbito diversi motivi di ricorso e di ricorso incidentale

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: la Corte ha richiamato il principio secondo cui incombe alla parte che deduce un comportamento omissivo del danneggiante provare l'elemento causale costituito dall'ingiustificato mancato intervento

  • art. 1223 c.c.

    Principio generale della liquidazione del danno: richiamato in relazione alle deduzioni sul quantum e sui profili di compensazione di eventuali utilità conseguite successivamente

  • art. 2041 c.c.

    Richiamata nel ricorso incidentale in relazione a deduzioni difensive; la Corte non ha accolto le censure che richiedevano una nuova valutazione di merito

  • art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c.

    Norme processuali invocate nel ricorso incidentale relative al potere del giudice di disporre accertamenti e alla valutazione della prova: la Cassazione ha ritenuto inammissibili o non fondate deduzioni che chiedevano il riesame tecnico del materiale probatorio

  • art. 2050 c.c.

    Responsabilità per attività pericolose: la Corte rileva che tale titolo non è stato invocato nel giudizio e quindi non è stato utilizzato per inquadrare la responsabilità

Massime di principio

  • Se residui industriali depositati su un fondo confinante rendono l'immobile non locabile, il risarcimento per il mancato guadagno può essere inquadrato come danno aquiliano (art. 2043 c.c.) quando il pregiudizio deriva da una condotta omissiva del produttore che non ha rimosso la fonte della dispersione
  • Non è necessario dimostrare il superamento di soglie scientifiche di tossicità per configurare l'ingiustizia del danno: è sufficiente che la presenza materiale dei residui abbia oggettivamente alterato le condizioni di mercato o la commerciabilità/usufruibilità del bene
  • Il periodo di responsabilità decorre dal momento in cui il danno è concreto e provato (qui: maggio 2015) e cessa con l'effettiva rimozione della fonte lesiva (qui: completamento dello spostamento del deposito, 18/03/2016)
  • L'onere di provare che il danneggiante abbia omesso ingiustificatamente di rimuovere la fonte dell'illecito grava sul danneggiato; senza tale prova la ricostruzione causale può risultare insufficiente
  • La responsabilità per custodia (art. 2051 c.c.) richiede una effettiva signoria o controllo sulla cosa per poter essere applicata: la mera produzione e dispersione di scarti non implica automaticamente custodia
  • Il giudizio di legittimità non è la sede per riesaminare valutazioni tecnico-fattuali seriate del giudice di merito, salvo gravi vizi logico-giuridici della motivazione
  • Eventuali vantaggi successivi ottenuti dal danneggiato (es. canone più alto in una locazione diversa) non si compensano automaticamente con il danno se non derivano direttamente dalla stessa fonte causale

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