Cassazione Civile, Sentenza n. 02655/2026 del 06/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'accertamento comunale che ha escluso l'agevolazione IMU per l'anno 2014 relativa ai cosiddetti "beni-merce". La ricorrente deduce che: a) aveva comunque presentato una comunicazione via PEC il 30/06/2014 e il modello ministeriale non era stato aggiornato per indicare i beni-merce; b) il Comune era comunque a conoscenza della qualità dei beni; c) vale il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e si sarebbe dovuta applicare retroattivamente la disposizione più favorevole (legge 27/12/2019) che avrebbe eliminato la decadenza dall'obbligo dichiarativo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'agevolazione IMU per i "beni-merce" è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, della specifica dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-bis del d.l. 31/8/2013, n. 102 (conv. l. 28/10/2013, n. 124). La comunicazione via PEC del 30/06/2014 è stata ritenuta formale/informale e non sostitutiva della dichiarazione legislativamente prevista, inoltre riferiva l'anno 2013 e pertanto non poteva valere per l'anno d'imposta 2014. La dedotta prevalenza della sostanza sulla forma non può prevalere quando la legge subordina espressamente il beneficio all'adempimento di un onere formale perentorio. La disposizione successiva (l. 27/12/2019, n. 160) non ha efficacemente eliminato l'obbligo dichiarativo per il passato né ha impedito l'applicazione della decadenza; pertanto l'omessa presentazione nei termini assorbe il diritto all'agevolazione. Sono state inoltre liquidate in favore del Comune le spese di giudizio (compensi €6.000,00, esborsi €200,00, rimborso forfettario 15%) e dato atto dell'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto.
Norme richiamate
d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis (conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124)
Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
La Corte interpreta la norma come subordinante espressamente l'agevolazione alla presentazione della dichiarazione specifica entro il termine perentorio; tale onere è formale e non sostituibile da comunicazioni informali o dalla conoscenza "aliunde" del Comune.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 9-bis (conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214)
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
È la disposizione che ha introdotto l'esenzione integrale per i beni-merce dal 2014; la sua portata sostanziale giustifica l'onere dichiarativo posto dal successivo d.l. 102/2013.
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 56, comma 1 (conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27)
Previgente regime che contemplava una riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
Contesto normativo antecedente che giustifica la modifica del regime tributario e spiega la ratio dell'intervento legislativo successivo.
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012 (modello di dichiarazione)
Modello di dichiarazione approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
I contribuenti dovevano comunque utilizzare, nelle more di aggiornamenti, il modello 2012 per assolvere l'onere dichiarativo; il modello consentiva l'emersione delle unità da ricondurre a beni-merce.
l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 751 e 769
Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012.
La norma di disciplina successiva non ha abrogato l'obbligo dichiarativo antecedente né eliminato la natura decadenziale dell'adempimento per il passato; non si applica retroattivamente per cancellare decadenze già maturate.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3
Riferimento normativo richiamato dalla ricorrente in relazione alle sanzioni; la Corte ricorda che il riconoscimento del beneficio non equivale ad esonero delle sanzioni in caso di omissione dell'obbligo dichiarativo.
Costituzione, artt. 3 e 53
Richiamati dalla ricorrente per i principi di uguaglianza e capacità contributiva; la Corte ritiene che tali principi non prevalgano sull'espresso onere formale previsto dalla legge per l'accesso all'agevolazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale che disciplina il contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali che la legge subordina espressamente a un obbligo dichiarativo devono essere attivate con la dichiarazione prevista entro il termine stabilito; l'adempimento è perentorio e la sua omissione comporta decadenza dal beneficio.
- Comunicazioni informali (anche tramite PEC) o la conoscenza "aliunde" dell'ente non sostituiscono, di regola, gli oneri dichiarativi tipizzati dalla norma per l'ottenimento di un'esenzione o beneficio fiscale.
- La prevalenza della sostanza sulla forma non può prevalere quando il legislatore richiede un onere formale per garantire la verificabilità dei requisiti e la gestione delle risorse pubbliche.
- Una disposizione normativa successiva più favorevole non opera retroattivamente per cancellare decadenze già maturate, salvo che la norma disponga espressamente diversamente; il principio del favor rei ha limiti quando è in gioco un adempimento dichiarativo perentorio.
- In situazioni analoghe: depositare tempestivamente il modello ministeriale o, se non aggiornato, utilizzare il modello vigente richiamato dalle disposizioni transitorie; indicare i requisiti e gli identificativi catastali richiesti e conservare le ricevute di invio per documentare l'adempimento.
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