Cassazione Civile, Sentenza n. 02654/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello del Comune e riformato la decisione di primo grado: si contestava il recupero IMU per l'anno 2017 per immobili qualificati come "beni-merce". Aldebaran deduceva (i) violazione dell'art. 2, comma 5-bis d.l. 31/08/2013 n.102 perché il giudice avrebbe illegittimamente ritenuto necessaria la presentazione del modello ministeriale mentre la società aveva trasmesso per PEC il 30/06/2014 una comunicazione attestante la qualità di "beni-merce"; (ii) violazione dei principi costituzionali di prevalenza della sostanza sulla forma, capacità contributiva ed eguaglianza, sostenendo che la comunicazione informale avrebbe dovuto essere considerata efficace; (iii) applicabilità favorevole e retroattiva della l. 27/12/2019 n.160 (commi 751 e 769) che, secondo la ricorrente, avrebbe eliminato l'obbligo dichiarativo a pena di decadenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'agevolazione IMU per i "beni-merce" è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, della specifica dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-bis del d.l. 31/08/2013 n.102, utilizzando il modello ministeriale (o comunque una dichiarazione formalmente idonea). La Corte ha ritenuto che la PEC del 30/06/2014 fosse una comunicazione generica non sostitutiva dell'adempimento legislativamente previsto e che l'obbligo dichiarativo sia annuale perché la condizione (destinazione alla vendita) può variare di periodo in periodo. Ha inoltre escluso che la legge 2019 abbia abrogato retroattivamente l'obbligo o eliminato le conseguenze sanzionatorie per omissioni relative a periodi anteriori; in definitiva la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento degli oneri indicati in dispositivo.
Norme richiamate
d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-bis
"Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma."
La norma subordina espressamente il riconoscimento dell'esenzione a un obbligo dichiarativo perentorio, da effettuare con il modello ministeriale o con una dichiarazione formalmente equivalente; l'adempimento è un requisito essenziale e non può essere surrogato da comunicazioni informali o dalla mera conoscenza dell'ente impositore.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 9-bis (conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214)
Prevede il regime originario di esenzione (da cui si è poi sviluppata la disciplina successiva) relativo ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita, richiamato per inquadrare la disciplina sostanziale dell'agevolazione.
d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 56, comma 1
Ricorda il previgente regime che prevedeva una riduzione dell'aliquota per i beni-merce, utile a spiegare la portata della modifica normativa che ha introdotto l'esenzione integrale.
D.M. 30 ottobre 2012 (modello di dichiarazione)
Modello di dichiarazione ministeriale vigente che, secondo la Corte, poteva essere utilizzato in attesa di eventuali modifiche e consentiva l'emersione delle unità immobiliari riconducibili a beni-merce.
l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 751 e 769
Pur prevedendo disposizioni sulla nuova IMU e richiamando l'utilizzo del modello del 2012 in via transitoria, non ha abrogato l'obbligo dichiarativo sancito dall'art. 2, comma 5-bis del d.l. 102/2013 né ha eliminato retroattivamente le conseguenze della sua omissione; non opera quindi come norma abolitiva delle sanzioni o della decadenza per omissioni anteriori.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3
Norma richiamata in relazione ai profili sanzionatori e alla tesi della ricorrente circa il favore rei; la Corte ha ritenuto che non opera abrogazione delle conseguenze dell'omessa dichiarazione.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato dalla ricorrente in ordine alla possibilità di utilizzare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione prescritta dalla norma tributaria è un adempimento formale specifico che non può essere surrogato da atti di carattere informale o generico.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza del ricorrente nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale che esenta dall'IMU i fabbricati destinati alla vendita è subordinata a un obbligo dichiarativo formale e perentorio: se la legge pone un adempimento "a pena di decadenza", l'adempimento va eseguito nella forma e nei termini previsti, pena la perdita del beneficio.
- Comunicazioni informali o la conoscenza del Comune circa la natura degli immobili non sostituiscono l'obbligo di presentare la dichiarazione prevista dalla norma; l'adempimento ha funzione pubblicistica e istruttoria per l'ente impositore.
- L'obbligo dichiarativo è annuale e verificabile periodo per periodo, perché la condizione che giustifica l'esenzione (la destinazione alla vendita) può variare nel tempo.
- Una successiva norma più favorevole non elimina automaticamente gli effetti dell'omesso adempimento relativo a periodi anteriori, salvo che la legge disponga espressamente una retroattività che comporti abrogazione o abolitio delle sanzioni.
- In caso di dubbi sulla forma dichiarativa, il contribuente dovrebbe utilizzare il modello ministeriale disponibile o produrre una dichiarazione sostitutiva formalmente idonea entro i termini ordinari per evitare il rischio di decadenza dall'agevolazione.
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