Cassazione Civile, Ordinanza n. 23272/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato tra una titolare di impresa individuale, quale service provider, e una società telefonica, quale operatore alternativo, avente ad oggetto l’uso di numerazioni non geografiche a tariffazione speciale (VAS/899/178) e la ripartizione del corrispettivo generato dal traffico telefonico. La ricorrente aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento dei compensi relativi ad alcuni mesi del 2007; la domanda era stata respinta nei giudizi di merito sul presupposto che il diritto al corrispettivo dipendesse dall’effettiva erogazione dei servizi agli utenti e che la società avesse contestato l’adempimento, deducendo anomalie del traffico e l’asserita non conformità del servizio. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato, in sintesi, l’erronea interpretazione del contratto e della sua causa concreta: secondo la ricorrente l’accordo aveva per scopo la messa a disposizione delle numerazioni per generare traffico telefonico, mentre il tipo di servizio reso sarebbe stato irrilevante ai fini del compenso, che doveva essere determinato solo in base al traffico effettivamente prodotto. Ha inoltre censurato la sentenza di merito per aver ritenuto contestata l’effettiva erogazione dei servizi, per aver mal valutato le risultanze istruttorie e per aver richiamato l’eccezione di inadempimento in modo non corretto. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito abbia mal interpretato il contratto e, soprattutto, abbia omesso di individuare correttamente la causa concreta dell’accordo. Ha osservato che, nel caso concreto, il rilievo decisivo spettava al traffico telefonico generato sulle numerazioni speciali, dal quale derivava il corrispettivo per entrambe le parti, mentre il contenuto specifico del servizio reso dal provider risultava irrilevante ai fini del pagamento richiesto. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era apodittica e meramente apparente quando aveva assimilato la contestazione dell’anomalia del traffico alla contestazione dell’assenza di erogazione del servizio. In conseguenza, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato nel quadro dei canoni di interpretazione e validità del contratto, ma il punto decisivo della decisione riguarda la corretta individuazione della causa concreta e non una specifica nullità della pattuizione
richiamato insieme alle norme sull’interpretazione contrattuale, senza autonomo rilievo decisivo
il primo criterio interpretativo è il senso letterale delle parole, da leggere nel contesto complessivo dell’accordo
le clausole vanno coordinate tra loro, non isolate
l’interpretazione deve conformarsi a buona fede e non può essere cavillosa o contrastare con la causa concreta dell’accordo
richiamato tra i canoni ermeneutici, nell’ambito della lettura funzionale dell’accordo
impone di interpretare il contratto in coerenza con la sua funzione pratica e con la causa concreta
la buona fede/correttezza opera come clausola generale di comportamento e criterio di integrazione del rapporto
richiamato come norma che esprime un dovere di comportamento conforme a buona fede
richiamato come espressione del dovere di comportarsi secondo correttezza
richiamato per distinguere l’integrazione suppletiva del contratto dalla buona fede
richiamato come espressione del dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede
l’eccezione di inadempimento consente al convenuto di allegare l’altrui inadempimento, restando il creditore onerato della prova del proprio adempimento
richiamato dal secondo motivo assorbito, in tema di risoluzione e inadempimento
il creditore deve provare fonte e scadenza del diritto; il debitore l’adempimento o il fatto estintivo; nella lite sull’eccezione ex art. 1460 c.c. si invertono i ruoli probatori
richiamato nel terzo motivo assorbito, in tema di presunzioni
richiamato nel secondo motivo assorbito, come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia
richiamato nei motivi assorbiti e nel quadro della valutazione delle prove
richiamato nei motivi assorbiti e nel quadro della valutazione delle prove
richiamato nel secondo motivo assorbito, in relazione alle contestazioni di parte convenuta
richiamato nel quarto motivo assorbito, in tema di istruzione della causa
richiamato nel quarto motivo assorbito, in tema di istruzione probatoria
richiamato nel quarto motivo assorbito, in tema di ordine di esibizione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamo al vizio di omesso esame di fatti decisivi; nella decisione si sottolinea però soprattutto l’apparenza della motivazione
Massime di principio
- Nell’interpretazione del contratto il giudice deve individuare la causa concreta dell’operazione economica, cioè lo scopo pratico perseguito dalle parti, e leggere le clausole in modo coerente con tale funzione.
- Il senso letterale delle parole non può essere considerato isolatamente: va coordinato con il testo complessivo del contratto e con i criteri di interpretazione funzionale e secondo buona fede.
- L’interpretazione conforme a buona fede esclude letture cavillose o puramente formalistiche che contraddicano la ragione pratica dell’accordo e gli affidamenti ragionevoli ingenerati tra le parti.
- Quando il contratto prevede un meccanismo di remunerazione collegato al traffico generato, occorre verificare quale sia l’elemento realmente rilevante ai fini del corrispettivo, non potendo sovrapporre la contestazione dell’anomalia del traffico all’asserita mancata erogazione del servizio se i due profili sono logicamente distinti.
- In tema di adempimento e di eccezione di inadempimento, il creditore che agisce per il pagamento deve provare la fonte del credito e la scadenza, mentre il debitore che eccepisce l’inadempimento deve allegare l’altrui inadempimento e il creditore deve dimostrare il proprio adempimento o la non scadenza.
- La motivazione è apparente quando afferma una conclusione senza spiegare il nesso logico tra i dati fattuali richiamati e il risultato interpretativo raggiunto.
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