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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9468/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), censurando l'erronea applicazione della legge penale per omissione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, comma 2, lett. b) e richiamando anche il comma 2-sexies e 2-quater del medesimo articolo. Il ricorso mirava esclusivamente a ottenere l'annullamento limitatamente alla mancata statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando il precedente delle Sezioni Unite sulla ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento quando si censuri l'omessa applicazione di sanzioni amministrative, ha constatato che la sentenza del Tribunale è incorsa in erronea applicazione della legge per non aver disposto la sospensione della patente prevista ex art. 186 c.d.s. Ha pertanto annullato la sentenza limitatamente all'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria e ha rinviato la questione al Tribunale di Trapani affinché provveda sulla sospensione della patente.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art. 186, comma 2, lett. b)

    La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria prevista per il fatto tipico (guida in stato di alterazione); la Corte ha ritenuto che tale sanzione debba essere applicata anche quando la pena è fissata con patteggiamento.

  • Codice della Strada, art. 186, comma 2-sexies

    Richiamato nel testo come norma correlata; contribuisce al quadro normativo che impone conseguenze amministrative per le fattispecie di guida in stato di alterazione.

  • Codice della Strada, art. 186, comma 2-quater

    Stabilisce che la sanzione accessoria si applica anche nel caso di applicazione della pena concordata (patteggiamento); la Corte lo ha applicato per sostenere l'obbligo di pronuncia sulla sospensione della patente.

  • Codice di Procedura Penale, art. 444

    Norma che disciplina la sentenza di patteggiamento; la Corte ha confermato che l'applicazione del rito non esonera il giudice dal pronunciare sulle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge penale sostanziale.

  • Codice di Procedura Penale, art. 606

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha affermato la ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 606 per censurare l'omessa applicazione di sanzioni amministrative nella sentenza di patteggiamento, seguendo il precedente delle Sezioni Unite.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 21369 del 26/09/2019

    Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg c/ Melzani Saymon, Rv. 279349 - 01

    Principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze di patteggiamento quando si censuri l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative; fondamento usato dalla Corte per dichiarare il ricorso del Procuratore generale fondato.

Massime di principio

  • Quando una norma di diritto sostanziale (es. art. 186 c.d.s.) prevede una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, il giudice deve pronunciare anche su tale sanzione anche se la pena è stata determinata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.).
  • Il Procuratore della Repubblica (o il Procuratore generale) può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. contro una sentenza di patteggiamento per omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie; tale ricorso è ammissibile in base al precedente delle Sezioni Unite.
  • La Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla parte che omette la statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie e rinviare al giudice di merito per la pronuncia specifica, senza necessariamente rimettere in discussione l'intero accordo sulle responsabilità e sulla pena principale.
  • In processi di patteggiamento il giudice non è liberato dall'obbligo di verificare e adottare le misure accessorie previste dalla legge sostanziale: il mancato accertamento e la mancata imposizione di tali misure è vizio correggibile in cassazione.
  • Per chi si trova in una situazione analoga (imputato e difesa), è importante segnalare al giudice la necessità di pronunciare sulle sanzioni amministrative accessorie in sede di udienza di patteggiamento per evitare successivi provvedimenti o rinvii.

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