Cassazione Civile, Ordinanza n. 21768/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva variato il classamento proposto per alcune aree/porzioni dell'interporto di Livorno, attribuendo alla particella indicata la categoria D/1 e una rendita, in luogo della categoria E/1 proposta. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo che una cabina elettrica in muratura, inserita nel compendio interportuale e destinata alla fornitura di energia elettrica per i servizi di trasporto, fosse priva di autonomia funzionale e reddituale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme catastali invocate e sostenendo che non tutti i beni dell'interporto sono automaticamente classificabili in E/1: occorrerebbe un accertamento in concreto sull'asservimento della cabina a un bene certamente rientrante nella categoria E/1. Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe erroneamente desunto il difetto di autonomia solo dall'inserimento nel contesto interportuale, senza compiere il necessario esame fattuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle risultanze probatorie compiute dai giudici di merito, e dunque deducesse un vizio motivazionale non coerente con il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che i giudici di appello avevano accertato in fatto che la cabina elettrica era strettamente strumentale al complesso interportuale, non autonoma funzionalmente e redditualmente, e destinata al servizio di energia elettrica per i trasporti. Conseguentemente, applicando il principio di soccombenza, ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite e, trattandosi di giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche dell'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., liquidata equitativamente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta o la falsa sussunzione di un fatto incontroverso; non consente di censurare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
È richiamato il procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la decisione è stata resa in conformità alla proposta e a seguito di istanza di decisione.
La Corte ha applicato la condanna alla ulteriore somma a favore della parte vittoriosa in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c.
Richiamato insieme al comma 3 quale base per l'ulteriore somma liquidata equitativamente a favore della parte controricorrente.
"nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale"
Le porzioni immobiliari destinate a usi diversi possono essere escluse dalle categorie del gruppo E solo se presentano autonomia funzionale e reddituale; per il mantenimento nel gruppo E occorre anche la strumentalità al servizio pubblico.
art. 6 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dall'Agenzia come norma sul classamento catastale nel quadro della disciplina generale richiamata dalla Corte.
artt. 61 e ss. d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamati dall'Agenzia come disciplina del classamento e della rendita catastale, nel contesto della censura proposta.
art. 5 r.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato dalla Corte nel combinato disposto con l'art. 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949 per affermare i presupposti del classamento delle unità del gruppo E.
Richiamato per descrivere la funzione dell'interporto come complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra diverse modalità di trasporto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione della norma astratta o la falsa sussunzione di un fatto pacifico; non può essere usata per riproporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Quando la censura mira in sostanza a contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, la doglianza attiene al vizio motivazionale e non alla violazione di legge, con conseguente inammissibilità se formulata come error in iudicando.
- Ai fini del mantenimento di un bene nella categoria catastale E/1 non è sufficiente la mera collocazione nel complesso destinato ai trasporti: occorre che l'unità sia priva di autonomia funzionale e reddituale e che sia anche strumentale al servizio pubblico cui la categoria si riferisce.
- La qualificazione catastale di una porzione immobiliare inserita in un compendio complesso richiede un accertamento concreto sulla sua autonomia funzionale e reddituale e sulla sua effettiva destinazione, non potendo fondarsi su presunzioni automatiche tratte dal solo contesto di appartenenza.
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