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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36366/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per porto ingiustificato di un coltello a serramanico (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché non vi sarebbe prova della sua consapevolezza della presenza dell'arma nel veicolo: il coltello era in una tasca posteriore del sedile anteriore lato passeggero, proprietà di altri e il ricorrente avrebbe condotto il veicolo solo per un breve tratto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse contestato immediatamente, al momento della perquisizione, di non essere a conoscenza dell'arma, per cui la deduzione difensiva poggia su presupposto insussistente. I giudici hanno evidenziato la pronta e diretta disponibilità dell'arma, custodita in luogo non occultato e facilmente accessibile, la prossimità rispetto al conducente (ricorrente) e la disponibilità del veicolo da parte di FITIM e del coimputato. Inoltre è stato rilevato il rinvenimento di un dispositivo disturbatore di frequenze come ulteriore elemento probatorio della piena disponibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Il porto ingiustificato di armi comprende anche il porto di coltelli a serramanico. La condotta si configura quando l'arma è in pronta e diretta disponibilità del soggetto; la semplice appartenenza a terzi non esclude la responsabilità se l'arma è facilmente accessibile nel veicolo sotto il controllo dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, può essere disposta la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende; usata per giustificare l'ulteriore sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Quando un'arma è rinvenuta in un veicolo in un luogo non occultato e facilmente accessibile, e il soggetto si trova alla guida o ha il controllo del mezzo, si ritiene provata la disponibilità e la conoscenza dell'arma salvo prova contraria immediata e documentata.
  • Al ricorrente conviene contestare immediatamente, al momento della perquisizione, la mancata conoscenza dell'arma e fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di controllo o la non appartenenza, altrimenti la deduzione difensiva rischia di essere considerata meramente fattuale e inammissibile in sede di legittimità.
  • La presenza nel veicolo di elementi indiziari aggiuntivi (es. dispositivi disturbatori di frequenza) può rafforzare la valutazione della piena disponibilità di oggetti illeciti e la responsabilità del conducente/occupante.
  • In sede di cassazione non sono ammesse deduzioni che si limitino a contestare fatti valutati dai giudici di merito senza dedurre specifici vizi di diritto o omissioni motivazionali; ciò può portare all'inammissibilità del ricorso e a condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende.
  • Se l'arma è effettivamente di proprietà di terzi, è determinante dimostrare tempestivamente e con prove la mancanza di disponibilità effettiva (es. chiavi, documenti, testimonianze, modalità di custodia che impediscano l'accesso) per superare la presunzione di disponibilità derivante dalla vicinanza e dal controllo del veicolo.

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