Cassazione Civile, Ordinanza n. 05543/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria)
La controversia
La controversia origina da una determinazione dirigenziale con cui il Comune ha disposto l’adeguamento del canone di concessione per il servizio di distribuzione del gas naturale relativo a un’annualità precedente, ponendo a carico della concessionaria un incremento del corrispettivo. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR, sostenendo che il Comune non avesse titolo per esigere l’aumento; il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa. In appello il Comune ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che la lite riguardasse un canone/corrispettivo e quindi una posizione di diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario, oltre a contestare la natura autoritativa dell’atto. Il ricorso per cassazione riproponeva, con due motivi, la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 7 e 133 c.p.a. e, con il secondo motivo, degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che non operasse la giurisdizione amministrativa e che la determina fosse un atto negoziale, non autoritativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il giudicato esterno formatosi tra le medesime parti sulla questione di giurisdizione, già definita in precedenti giudizi tra Comune e concessionaria riguardanti la medesima pretesa di incremento del canone concessorio. Ha quindi ribadito che tale preclusione impedisce di rimettere in discussione la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia attuale, pur riferita a una diversa annualità nell’ambito del medesimo rapporto di durata. In conseguenza dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500 alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro di censura sulla giurisdizione
invocato dal ricorrente per sostenere la devoluzione della controversia al giudice ordinario
la Corte ribadisce che la controversia non rientra nella deroga relativa a indennità, canoni e altri corrispettivi, perché qui è contestato l’esercizio del potere autoritativo di regolazione del rapporto concessorio
codice del processo amministrativo, base della disciplina sulla giurisdizione amministrativa
richiamato come base normativa della determinazione dell’aumento del canone
invocato dal ricorrente in relazione al giudicato
richiamato per sostenere l’efficacia preclusiva del giudicato, ma la Corte valorizza il giudicato esterno già formatosi sulla giurisdizione
comma 2; comma 1; ultimo comma
la Corte richiama la disciplina del procedimento accelerato e afferma che l’istanza ex comma 2 deve limitarsi a chiedere la decisione senza contenuti estranei; definendo il giudizio in conformità alla proposta applica l’art. 96, commi 3 e 4
richiamato per escludere la possibilità di costituzione tardiva e ulteriori attività processuali della resistente
comma 4; ultimo comma del art. 380-bis
applicato per la condanna del ricorrente alla somma di euro 2.500 alla cassa delle ammende
comma 1-quater; comma 1-bis
dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La questione di giurisdizione, quando sia stata già decisa con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti e sul medesimo rapporto sostanziale, non può essere nuovamente rimessa in discussione in successivi giudizi anche se riferiti a diverse annualità del rapporto di durata.
- L’efficacia del giudicato sulla giurisdizione opera in senso panprocessuale e preclude il riesame della medesima domanda sostanziale, anche quando vari solo il petitum formale o la frazione temporale del rapporto dedotto.
- Nelle controversie su canoni o corrispettivi di un rapporto concessorio, la giurisdizione amministrativa può sussistere quando la lite investe non il mero pagamento del corrispettivo, ma l’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali dell’ente concedente nella regolazione del rapporto.
- Nel procedimento camerale accelerato in cassazione, l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c. non può contenere argomentazioni estranee alla sola richiesta di definizione della causa; la costituzione tardiva della parte resistente, priva dei requisiti del controricorso, non consente ulteriori attività processuali.
- Quando il ricorso viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e risulta inammissibile, la Corte può applicare la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende e disporre il raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05415/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05416/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05417/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05418/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05419/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_civile · 11 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05420/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →