Cassazione Penale, Sentenza n. 17173/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento che gli aveva inflitto la pena concordata di 1 anno e 2 mesi di reclusione e euro 344,00 di multa per il delitto di furto aggravato. Denuncia violazione degli artt. 444, 129 e 533 cod. proc. pen. e dell'art. 625 c.p., sostenendo in particolare che il giudice non avrebbe escluso l'aggravante contestata (l'esposizione alla pubblica fede) e non avrebbe disposto il proscioglimento per incertezza del quadro probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei motivi ammessi per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento (ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/2017). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la sentenza di patteggiamento è sufficientemente motivata in modo succinto se contiene la descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), la qualificazione giuridica, il richiamo all'art.129 cod. proc. pen. per escludere determinate ipotesi e la verifica della congruità della pena rispetto all'art.27 Cost. Ha, dunque, respinto le doglianze che chiedevano l'esclusione dell'aggravante o il proscioglimento, ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende. Per effetto della declaratoria di inammissibilità non è stato necessario verificare la sussistenza della querela né lo status delle misure cautelari alla luce dei termini legislativi richiamati.
Norme richiamate
Disciplina del patteggiamento; la sentenza che recepisce l'accordo può essere motivata in forma succinta e si esonera l'accusa dall'onere della prova
Richiamato dal giudice per escludere la ricorrenza delle ipotesi previste dallo stesso articolo; la sentenza di patteggiamento deve menzionare l'esclusione dei presupposti previsti da questa norma
Norma richiamata dal ricorrente; nel contesto la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a profili processuali sollevati genericamente
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Tipo di reato contestato (furto aggravato); la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica adottata in sentenza
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Introdotto dalla legge n.103/2017; limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento alle ipotesi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, la mancata correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Ha introdotto il comma 2-bis dell'art.448 cod. proc. pen., restringendo i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura; usato dalla Corte per chiudere il procedimento di legittimità
art. 27 Cost.
Principio costituzionale invocato per la verifica della congruità della pena; la Corte richiede che la pena pattuita sia compatibile con i valori costituzionali
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824
Giurisprudenza richiamata che afferma la sufficienza di una motivazione succinta nelle sentenze di patteggiamento, purché presenti gli elementi essenziali
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551-01
Precedente secondo cui l'inammissibilità del ricorso in Cassazione esclude l'obbligo di dar avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela nelle ipotesi previste da specifiche norme
Modifiche sulle condizioni di procedibilità e sui reati a querela; la Corte ha ritenuto che, data l'inammissibilità, non occorreva verificare la querela nel caso concreto
art. 12, comma 2 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
Norma citata in relazione all'avviso alla persona offesa; la Corte ha richiamato pronunce che collegano l'inammissibilità del ricorso con l'esclusione di ulteriori adempimenti relativi alla querela
Riferimenti normativi sulle conseguenze in tema di efficacia delle misure cautelari; la Corte ha osservato che il termine per l'inefficacia non era ancora decorso alla data della decisione
Massime di principio
- Gli impugnativi contro sentenze di patteggiamento sono ammessi solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis; censure generiche saranno dichiarate inammissibili
- La sentenza che recepisce un accordo di patteggiamento può essere motivata in modo succinto: è sufficiente la descrizione essenziale del fatto, la corretta qualificazione giuridica, il richiamo all'art.129 per escludere ipotesi ostative e la verifica della congruità della pena rispetto all'art.27 Cost.
- Il patteggiamento esonera l'accusa dall'onere della prova rispetto ai punti oggetto dell'accordo; contestazioni probatorie generiche non sono idonee a integrare i motivi ammessi di impugnazione
- Se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile non si procede, in quella sede, a verifiche ulteriori su querela o su condizioni di procedibilità che richiederebbero un esame più approfondito
- Ricorsi formulati in termini vaghi o non riconducibili alle specifiche ipotesi previste dalla normativa sul patteggiamento espongono il ricorrente al pagamento delle spese e ad eventuali sanzioni pecuniarie
- Nelle decisioni di patteggiamento il giudice deve comunque accertare la congruità della pena e l'assenza di vizi nella manifestazione della volontà dell'imputato; difetti in questi ambiti costituiscono i principali profili utili per un'impugnazione fondata
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