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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17028/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un complesso rapporto negoziale collegato a un preliminare di compravendita immobiliare del 26 agosto 1991 e al successivo atto definitivo del 13 maggio 1993. Gli originari attori hanno agito per far accertare la simulazione, oggettiva e soggettiva, di alcune pattuizioni del contratto e per ottenere la declaratoria di inefficacia del negozio, nonché per far dichiarare l'inadempimento del convenuto che, secondo la loro prospettazione, non aveva estinto i debiti dei venditori pur avendo ricevuto somme da destinare a tale scopo. Il convenuto principale aveva chiamato in causa il professionista che aveva materialmente ricevuto gli assegni, chiedendo in sostanza il recupero delle somme ove non impiegate secondo gli accordi. In appello, gli originari attori hanno insistito per la condanna di tale professionista alla ripetizione della somma di lire 120 milioni; il professionista ha resistito sostenendo: 1) che la domanda nei suoi confronti non poteva ritenersi estesa automaticamente dalla domanda proposta contro il convenuto principale, essendo intervenuto giudicato interno sulla posizione del convenuto principale e non essendo stata proposta una specifica domanda restitutoria nei suoi confronti; 2) che il credito era prescritto, facendo decorrere il termine dalla consegna delle somme del 26 agosto 1991; 3) che la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile la produzione di un atto pubblico/transazione del 3 febbraio 2009, documento che secondo lui dimostrava la cessazione della materia del contendere e quindi l'assenza di una lite residua anche nei suoi confronti.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ha ritenuto assorbito il secondo e ha accolto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il principio dell'estensione automatica della domanda al terzo chiamato in causa quando questi sia indicato come l'effettivo obbligato in alternativa al convenuto, ma ha censurato la declaratoria di inammissibilità della produzione documentale in appello: il documento transattivo del 3 febbraio 2009, in astratto, poteva essere prova nuova indispensabile ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo previgente, perché idoneo a incidere sulla ricostruzione dei fatti e sulla stessa permanenza della materia del contendere. La sentenza impugnata è stata inoltre ritenuta contraddittoria nella motivazione sul punto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte non accoglie la censura sul punto

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di giudicato interno; motivo rigettato

  • art. 2935 c.c.

    invocato per la decorrenza della prescrizione; motivo assorbito

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    nel testo previgente alla riforma del 2012, consente l'ingresso in appello di prove nuove indispensabili, anche se la parte sia incorsa in preclusioni istruttorie nel primo grado

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova documentale e al giusto processo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova documentale e al giusto processo

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del giusto processo nella critica alla decisione d'appello

Massime di principio

  • La domanda proposta dall'attore può estendersi automaticamente al terzo chiamato in causa dal convenuto quando la chiamata miri a individuare nel terzo l'effettivo obbligato, alternativo al convenuto, rispetto alla medesima pretesa dedotta in giudizio.
  • L'estensione automatica della domanda non opera in modo generalizzato per ogni chiamata del terzo, ma solo quando il convenuto intenda ottenere la propria liberazione sostenendo che il vero debitore sia il terzo chiamato.
  • Nel giudizio di appello regolato dal testo previgente dell'art. 345, comma 3, c.p.c., una prova documentale è "indispensabile" se è astrattamente idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza impugnata, confermandola o smentendola in modo decisivo.
  • L'indispensabilità della prova nuova va apprezzata in astratto in sede di legittimità, mentre la valutazione concreta delle inferenze probatorie spetta al giudice di rinvio.
  • Se un documento successivo al primo grado è potenzialmente decisivo per stabilire la persistenza o meno della materia del contendere o per ricostruire l'assetto delle obbligazioni tra le parti, la sua produzione in appello non può essere esclusa per la sola ragione che la parte avrebbe potuto produrlo prima, quando ricorrano i presupposti dell'indispensabilità previsti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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