Cassazione Civile, Ordinanza n. 27034/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione delle spese processuali in una serie di giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo. Dopo un primo decreto della Corte d'appello che aveva riconosciuto l'indennizzo e liquidato spese inferiori ai minimi, la Cassazione era intervenuta più volte: prima cassando parzialmente la liquidazione, poi accogliendo un ulteriore ricorso per l'omessa liquidazione della fase istruttoria/trattazione e rinviando ancora alla Corte d'appello. Nel secondo giudizio di rinvio, la Corte territoriale aveva nuovamente liquidato le spese, ma secondo il ricorrente aveva erroneamente ridotto quanto già riconosciuto per il primo giudizio di rinvio e aveva applicato scaglioni tariffari non corretti ai giudizi di legittimità e di rinvio, facendo riferimento al solo primo scaglione di valore. Il ricorrente ha quindi dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 91, 324, 336 e 384 c.p.c. per aver il giudice del rinvio inciso su poste già coperte da giudicato interno e per non essersi limitato ad aggiungere la fase omessa; nonché violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei decreti sui parametri forensi, sostenendo che il valore della controversia andasse determinato sommando i compensi già riconosciuti nei vari gradi, con conseguente applicazione degli scaglioni superiori delle tabelle tariffarie e riconoscimento anche dell'aumento per l'uso di tecniche informatiche, ove non escluso dal giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ha cassato il decreto impugnato e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Ha quindi rideterminato integralmente le spese di lite dei diversi giudizi presupposti e del presente giudizio di legittimità, condannando il Ministero della Giustizia al relativo pagamento con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente. In particolare, ha affermato che il giudice del rinvio non poteva ridurre le spese già definitivamente liquidate e che, nella determinazione del valore della controversia ai fini tariffari, occorreva considerare il complessivo "disputatum" costituito dalle spese dei precedenti gradi e rinvii, con applicazione degli scaglioni superiori quando il totale superi la soglia minima indicata nelle tabelle.
Norme richiamate
distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che ne abbia fatto richiesta.
richiamato come norma sulla condanna alle spese; la Corte la applica per rideterminare le spese a carico della parte soccombente.
richiamato a sostegno del giudicato interno formatosi sulle statuizioni non impugnate.
richiamato per gli effetti della cassazione e del rinvio sulle statuizioni dipendenti.
art. 384 comma 2° cod. proc. civ.
consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.
richiamato quale criterio generale di determinazione del compenso del professionista.
utilizzato per la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi vigenti per i giudizi esauriti prima della successiva modifica normativa.
richiamato come aggiornamento dei parametri forensi e base per la riduzione del 50% sulla tariffa media secondo quanto applicato dalla Corte.
applicato al presente giudizio di legittimità perché sopravvenuto ed entrato in vigore prima della decisione, in presenza di memoria depositata.
art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55 del 2014
prevede l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche; la Corte non lo applica al secondo giudizio di rinvio perché non adeguatamente motivato e non coperto da giudicato.
art. 9, comma 1, D.M. n. 140/2012
richiamato per la riduzione del 50% sulla tariffa media nella liquidazione dei compensi.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al carattere chiuso del giudizio stesso e non può discostarsi dai principi di diritto enunciati dalla Cassazione né rimettere in discussione poste già coperte da giudicato interno.
- Se la cassazione ha rilevato l'omessa liquidazione di una fase del compenso professionale, il giudice di rinvio deve integrare la liquidazione limitandosi alla fase mancante, senza ridurre le somme già definitivamente riconosciute nei precedenti provvedimenti.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della controversia va determinato tenendo conto dell'effettivo disputatum, comprensivo delle spese già in contestazione nei vari gradi e rinvii, quando la domanda abbia ad oggetto la rideterminazione complessiva delle spese del procedimento.
- Quando il totale delle spese controverse supera la soglia minima dello scaglione tariffario, va applicato lo scaglione superiore previsto dai parametri forensi, non potendo il giudice restringere artificialmente il valore della causa al solo importo del singolo capo oggetto di decisione.
- Le statuizioni accessorie sui compensi parametrati, come l'aumento per l'uso di tecniche informatiche, presuppongono un'adeguata motivazione e non possono essere disapplicate o applicate arbitrariamente in assenza dei relativi presupposti o di un giudicato specifico.
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