Cassazione Penale, Ordinanza n. 39781/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per truffa e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 62-bis c.p., lamentando l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di impugnazione. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pronunciata il 28 aprile 2025, con termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, poi depositata il 26 giugno 2025; il termine per impugnare di 45 giorni decorreva quindi dal 27 giugno 2025 ed è scaduto l'11 settembre 2025, mentre il ricorso è stato depositato solo il 22 settembre 2025. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il delitto per il quale l'imputato era stato condannato nei gradi di merito; la sentenza non affronta il merito della fattispecie perché decide sul solo profilo processuale dell'ammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
la doglianza di ricorso è formulata come violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
la doglianza di ricorso è formulata anche come vizio di motivazione.
la censura riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio.
quando la motivazione non è redatta immediatamente dopo la deliberazione, il termine per impugnare decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito della sentenza.
art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), c.p.p.
disciplina il termine di quarantacinque giorni per impugnare nel caso di motivazione depositata successivamente alla deliberazione.
consente la pronuncia in camera di consiglio de plano dell'inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamato come norma processuale che sorregge la declaratoria di inammissibilità per tardività.
prevede la condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito non è letta con motivazione contestuale, il termine di impugnazione decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione, non dal giorno della deliberazione o della pronuncia.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. è inammissibile per tardività.
- L'inammissibilità per tardività può essere dichiarata de plano in cassazione quando risulta dagli atti la data di deposito della sentenza, la decorrenza del termine e quella del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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