Cassazione Civile, Ordinanza n. 05027/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un CAF, aveva apposto il visto di conformità su documenti allegati a una dichiarazione Modello 730 relativa all'anno d'imposta 2014. A seguito di controllo formale della dichiarazione del contribuente, l'Agenzia delle entrate ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'IRPEF, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il professionista impugnò la cartella deducendo, tra l'altro, che la successiva modifica dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 operata nel 2019 doveva applicarsi come lex mitior, così da ridurre la sua responsabilità alla sola somma pari al 30% della maggiore imposta, e che comunque la competenza a contestare e iscrivere a ruolo spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che aveva formato il ruolo. La CTR rigettò sia l'appello dell'Agenzia sia quello incidentale del professionista. In cassazione l'Agenzia dedusse violazione dell'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 241/1997 per avere i giudici di merito escluso la debenza di imposta e interessi al professionista; il professionista propose ricorso incidentale denunciando l'incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo e la conseguente nullità della cartella.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso incidentale del professionista, ritenendo fondato il vizio di incompetenza dell'ufficio che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo. Ha richiamato un orientamento già formatosi tra le stesse parti secondo cui la responsabilità prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 241/1997 ha anche funzione punitiva e, perciò, ai sensi del comma 2, la competenza a contestare e iscrivere a ruolo le somme dovute appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto il ruolo era stato formato dalla direzione provinciale di Palermo, l'atto è stato ritenuto illegittimo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista e dichiarando invalidi l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento. Sono stati dichiarati assorbiti il ricorso principale dell'Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
controllo formale della dichiarazione
richiamato come base del controllo formale da cui è scaturita l'irrogazione della pretesa verso il professionista, ma non oggetto della decisione di legittimità sul punto decisivo
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata
la disposizione, nel testo vigente dopo la modifica del 2019, è richiamata dal ricorrente principale per sostenere la riduzione della responsabilità; la Corte, tuttavia, risolve la controversia sulla competenza dell'ufficio che ha formato il ruolo, affermando che la pretesa originaria iscritta a ruolo in violazione della competenza funzionale è illegittima
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia
attribuisce in via funzionale e territoriale alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore la potestà di contestare e iscrivere a ruolo le somme dovute per il visto infedele; tale competenza non è derogabile, pena l'illegittimità dell'atto
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13
indicato quale contesto normativo della dichiarazione assistita con visto di conformità infedele
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce a un determinato ufficio dell'Amministrazione finanziaria una competenza funzionale e territoriale per la contestazione e l'iscrizione a ruolo di una violazione, l'atto compiuto da un ufficio diverso è illegittimo e va annullato.
- La violazione relativa al rilascio di un visto di conformità infedele, prevista dall'art. 39 d.lgs. 241/1997, è connotata anche da finalità punitiva; tale natura rafforza la necessità di rispettare rigorosamente la ripartizione legale delle competenze tra uffici.
- In presenza di un vizio genetico dell'iscrizione a ruolo e della cartella conseguente, la censura relativa al merito della pretesa tributaria può restare assorbita se l'atto è già invalido per incompetenza dell'organo che lo ha formato.
- Se la controversia è definita sulla base di un vizio assorbente e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio.
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