Cassazione Penale, Sentenza n. 43486/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con due motivi: (1) contestazione del calcolo del termine di 45 giorni per proporre appello dopo deposito della motivazione: il ricorrente sosteneva che il dies a quo non poteva essere il 20/09/2020 perché festivo e quindi il termine sarebbe scaduto il 4/11/2020; (2) deduzione della sospensione dei termini feriali anche per il termine di redazione della motivazione della sentenza, sulla base delle modifiche introdotte dalla legge 10/11/2014 n.162 che ha ridotto le ferie dei magistrati e previsto sospensione processuale dal 10 al 31 agosto
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte Suprema ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) in base all'art. 172 cod. proc. pen. il termine comincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza e la proroga per festività riguarda solo la scadenza, non l'inizio della decorrenza; pertanto il dies a quo era correttamente fissato il 20/09/2020 e il termine di 45 giorni è scaduto il 03/11/2020, rendendo tardivo l'appello depositato il 04/11/2020; (ii) la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite, Giacomini e successivi arresti) stabilisce che la sospensione feriale riguarda solo i termini a carico delle parti, non i termini relativi alla redazione o al deposito della sentenza; di conseguenza la riduzione delle ferie dei magistrati introdotta dalla legge n.162/2014 non modifica questo principio. Il ricorrente è altresì condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Decisione emessa il 3 novembre 2022.
Norme richiamate
Stabilisce le regole generali di computo dei termini (calendario comune, esclusione dell'ora e del giorno d'inizio salvo diversa disposizione, proroga al giorno non festivo se la scadenza cade in festivo). La Corte interpreta che la proroga riguarda la scadenza del termine e non l'inizio della decorrenza: il dies a quo non è prorogato se cade in giorno festivo
art. 585 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Regola il termine per proporre il gravame contro la sentenza con riserva di motivazione; secondo l'orientamento prevalente (richiamato dal collegio) il termine per proporre appello decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza, in armonia con l'art. 172
art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
Fissa il termine (60 giorni) per il deposito della sentenza; nel caso di specie la sentenza di primo grado era stata depositata entro tale termine
legge 10 novembre 2014, n. 162 (art. 16)
Ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni e ha previsto la sospensione dei termini processuali dal 10 al 31 agosto per gli atti delle parti; non rileva però a favore del ricorrente in quanto non estende la sospensione ai termini inerenti la redazione della sentenza
legge n. 742 del 1969 (art. 1)
Individua i termini soggetti a sospensione feriale: la giurisprudenza interpreta tale sospensione come applicabile solo ai termini a carico delle parti, non ai termini interni dell'ufficio giudiziario per la redazione della sentenza
Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996 (Giacomini)
Arresto delle Sezioni Unite che ha affermato il principio per cui i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti alla sospensione feriale
Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017 (D'Arcangelo)
Conferma che dopo le modifiche legislative del 2014 la sospensione feriale riguarda soltanto gli adempimenti delle parti e non i termini per le funzioni giurisdizionali quali la motivazione della sentenza
Giurisprudenza di legittimità recente (es. Sez. 6 n. 23608 del 27/04/2022; Sez. 4 n. 6490 del 26/11/2020)
Conferma il consolidarsi dell'orientamento secondo cui il termine per proporre impugnazione dopo sentenza con riserva decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di deposito della motivazione e che le regole di art. 172 non sono derogate dall'art. 585
Massime di principio
- Il computo dei termini processuali segue l'art. 172 c.p.p.: la proroga al giorno non festivo vale per la scadenza del termine, non per il giorno d'inizio della decorrenza; quindi il dies a quo può coincidere con un giorno festivo e non viene automaticamente posticipato
- Nel caso di sentenza con riserva di motivazione il termine per impugnare decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione (orientamento di legittimità consolidato)
- La sospensione dei termini feriali (periodo estivo) riguarda essenzialmente gli adempimenti a carico delle parti; non si applica ai termini relativi alla redazione o al deposito della sentenza da parte dell'ufficio giudiziario
- Per evitare decadenze è prudente anticipare il deposito dell'impugnazione e non attendere l'ultimo giorno utile; in caso di termine in scadenza su giorno festivo, non considerare automaticamente prorogato l'inizio della decorrenza
- In presenza di dubbi sul computo dei termini è consigliabile ottenere tempestiva consulenza difensiva e documentare ogni atto (data ricezione, deposito) poiché la tardività può comportare inammissibilità e condanna alle spese e sanzioni
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