Cassazione Penale, Sentenza n. 06519/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Esposito impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/03/2025. Contestava: 1) la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa/notifica erronea al difensore di fiducia (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.), sostenendo che la notificazione era stata eseguita ad altro difensore; 2) la ricorrenza della recidiva, rilevando che l'unico precedente risultante dal casellario era una sentenza di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) la errata applicazione della recidiva specifica infraquinquennale. Il Procuratore generale ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva e alla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la nullità della citazione: all'udienza del 28/03/2022 era presente un sostituto processuale nominato dall'avv. di fiducia, lo stesso avv. di fiducia è comparso alla successiva udienza senza riproporre l'eccezione, e quindi la nullità è stata considerata di ordine generale e sanata (anche per acquiescenza ex art. 182 cod. proc. pen.). I motivi relativi alla recidiva sono stati ritenuti generici e non fondati: la Corte territoriale aveva giustificato l'aggravamento per recidiva richiamando una precedente condotta anche se coperta da non punibilità ex art. 131-bis, ritenuta idonea a rilevare ai fini delle conseguenze penali diverse dall'applicazione della pena. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina l'avviso al difensore; l'omessa comunicazione al difensore di fiducia può integrare una nullità di notifica rilevante se determina l'assenza del difensore all'udienza.
Prevede la nullità insanabile (assoluta) della vocatio in ius solo quando l'omesso avviso ha determinato l'assenza del difensore di fiducia; se il difensore è comunque presente la nullità è di ordine generale (art. 180).
Regola le nullità di ordine generale: queste sono sanabili e non comportano sempre l'annullamento quando non hanno impedito la concreta esercitazione della difesa.
Stabilisce che l'acquiescenza della parte alla prosecuzione del processo determina la decadenza dal diritto di far valere l'invalidità; la mancata riproposizione dell'eccezione in udienza successiva è idonea a sanare il vizio.
Riferita nel procedimento come norma collegata alla figura del difensore sostituto: la presenza del sostituto può incidere sulla valutazione della sanatoria della nullità se dalla sua partecipazione risulta la conoscenza del processo da parte del difensore di fiducia.
La sentenza di non punibilità ex art. 131-bis, pur escludendo l'applicazione della pena, è equiparata ad una decisione di responsabilità per gli effetti penali diversi dall'applicazione della pena; può essere considerata ai fini della recidiva e della valutazione della pericolosità sociale.
Massime di principio
- L'omessa notifica al difensore di fiducia integra nullità assoluta solo se ha determinato effettivamente l'assenza del difensore all'udienza; se il difensore è presente la nullità è di ordine generale e può essere sanata.
- La presenza di un difensore sostitutivo nominato dallo stesso difensore di fiducia dimostra conoscenza del processo e può incidere sulla valutazione della sanatoria della notifica.
- Se il difensore di fiducia, presente in una successiva udienza, non ripropone l'eccezione, si configura acquiescenza che comporta la perdita della facoltà di far valere l'invalidità (art. 182 c.p.p.).
- La sentenza di non punibilità ex art. 131-bis può rilevare come precedente ai fini di valutazioni collaterali (es. recidiva, pericolosità sociale), benché escluda l'applicazione della pena.
- Motivi di ricorso generici o meramente reiterativi di censure già affrontate dalla Corte territoriale sono difficilmente idonei a determinare l'annullamento in sede di legittimità; è necessaria motivazione specifica e puntuale.
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