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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06519/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esposito impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/03/2025. Contestava: 1) la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa/notifica erronea al difensore di fiducia (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.), sostenendo che la notificazione era stata eseguita ad altro difensore; 2) la ricorrenza della recidiva, rilevando che l'unico precedente risultante dal casellario era una sentenza di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) la errata applicazione della recidiva specifica infraquinquennale. Il Procuratore generale ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva e alla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la nullità della citazione: all'udienza del 28/03/2022 era presente un sostituto processuale nominato dall'avv. di fiducia, lo stesso avv. di fiducia è comparso alla successiva udienza senza riproporre l'eccezione, e quindi la nullità è stata considerata di ordine generale e sanata (anche per acquiescenza ex art. 182 cod. proc. pen.). I motivi relativi alla recidiva sono stati ritenuti generici e non fondati: la Corte territoriale aveva giustificato l'aggravamento per recidiva richiamando una precedente condotta anche se coperta da non punibilità ex art. 131-bis, ritenuta idonea a rilevare ai fini delle conseguenze penali diverse dall'applicazione della pena. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso al difensore; l'omessa comunicazione al difensore di fiducia può integrare una nullità di notifica rilevante se determina l'assenza del difensore all'udienza.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità insanabile (assoluta) della vocatio in ius solo quando l'omesso avviso ha determinato l'assenza del difensore di fiducia; se il difensore è comunque presente la nullità è di ordine generale (art. 180).

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Regola le nullità di ordine generale: queste sono sanabili e non comportano sempre l'annullamento quando non hanno impedito la concreta esercitazione della difesa.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'acquiescenza della parte alla prosecuzione del processo determina la decadenza dal diritto di far valere l'invalidità; la mancata riproposizione dell'eccezione in udienza successiva è idonea a sanare il vizio.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Riferita nel procedimento come norma collegata alla figura del difensore sostituto: la presenza del sostituto può incidere sulla valutazione della sanatoria della nullità se dalla sua partecipazione risulta la conoscenza del processo da parte del difensore di fiducia.

  • art. 131-bis c.p.

    La sentenza di non punibilità ex art. 131-bis, pur escludendo l'applicazione della pena, è equiparata ad una decisione di responsabilità per gli effetti penali diversi dall'applicazione della pena; può essere considerata ai fini della recidiva e della valutazione della pericolosità sociale.

Massime di principio

  • L'omessa notifica al difensore di fiducia integra nullità assoluta solo se ha determinato effettivamente l'assenza del difensore all'udienza; se il difensore è presente la nullità è di ordine generale e può essere sanata.
  • La presenza di un difensore sostitutivo nominato dallo stesso difensore di fiducia dimostra conoscenza del processo e può incidere sulla valutazione della sanatoria della notifica.
  • Se il difensore di fiducia, presente in una successiva udienza, non ripropone l'eccezione, si configura acquiescenza che comporta la perdita della facoltà di far valere l'invalidità (art. 182 c.p.p.).
  • La sentenza di non punibilità ex art. 131-bis può rilevare come precedente ai fini di valutazioni collaterali (es. recidiva, pericolosità sociale), benché escluda l'applicazione della pena.
  • Motivi di ricorso generici o meramente reiterativi di censure già affrontate dalla Corte territoriale sono difficilmente idonei a determinare l'annullamento in sede di legittimità; è necessaria motivazione specifica e puntuale.

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