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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43736/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare (inizialmente carcere, poi arresti domiciliari e successivamente obbligo di dimora) nei confronti di Abbas per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e, specificamente, per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi in relazione al capo 21 (caporalato), deducendo che le intercettazioni erano state travisate (traduzione errata di un passaggio), che i dialoghi dimostravano al massimo atti di favore/amicizia e non sfruttamento, e che le movimentazioni bancarie avevano spiegazioni lecite; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo l'assenza del pericolo di reiterazione del reato per incensuratezza, allontanamento dal settore e risalenza dei fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché meramente reiterativo delle censure già svolte in sede di merito e privo di confronto con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata; ha inoltre ritenuto congrua e logica la valutazione del Tribunale del Riesame rispetto alle intercettazioni e agli accertamenti bancari (bonifici ripetuti e prelievi riconsegnati in contanti), non essendo fornita dal ricorrente documentazione o allegazioni specifiche per confutare le interpretazioni. Il secondo motivo è stato giudicato anch'esso inammissibile per reiterazione e comunque infondato: il Tribunale aveva adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione valutando la compattezza e la violenza del gruppo criminoso, le modalità dei fatti e episodi recenti di violenza (anche aprile 2024). Dal punto di vista processuale la Corte ha inoltre rilevato che una dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal difensore senza procura speciale non era efficace, perciò il ricorso è stato comunque esaminato. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferimento alla contestazione del reato di associazione per delinquere come quadro generale dell'attività criminale contestata; la sentenza non approfondisce la fattispecie ma la cita come capo di imputazione a contorno dell'attività del gruppo.

  • art. 603-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (caporalato). La Corte accetta la ricostruzione del Tribunale del Riesame secondo cui le intercettazioni, i fatti descritti e le movimentazioni bancarie costituiscono gravi indizi di partecipazione del ricorrente a condotte riconducibili a questa norma.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che ha consentito la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in sede di GIP, procedimento successivamente oggetto di riesame.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiesto per la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" ai fini cautelari: la Cassazione ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma sul pericolo di reiterazione; la Corte richiama l'interpretazione secondo cui l'attualità del pericolo si valuta prognosticamente anche sulla base della personalità, delle modalità del fatto e delle condizioni di vita, senza richiedere una "specifica occasione" di delinquere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e l'ammenda; applicata per disporre il pagamento delle spese e dei 3.000 euro a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In Cassazione il controllo sulle misure cautelari è limitato: il giudice di legittimità verifica la congruità e la logica della motivazione del giudice di merito, non rientrando nella sua funzione la riconsiderazione completa del peso probatorio degli elementi fattuali.
  • Le censure che si limitano a riproporre valutazioni alternative dei fatti già esaminate dal giudice di merito, senza evidenziare violazioni di legge o manifesta illogicità, sono di regola inammissibili in Cassazione.
  • Le intercettazioni e le interpretazioni del linguaggio cifrato sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione risulta manifestamente illogica o irragionevole.
  • Accertamenti bancari che evidenziano accrediti ripetuti e ingenti privi di giustificazione possono integrare indizi gravi se la difesa non fornisce spiegazioni concrete e documentate che giustifichino i movimenti.
  • La prognosi di pericolosità per la custodia cautelare si fonda anche sulla personalità del soggetto, sulla stabilità del gruppo criminoso e su episodi di violenza anche recenti; non è necessario dimostrare una specifica occasione futura di reato.
  • Una rinuncia o dichiarazione processuale sottoscritta dal difensore senza procura speciale non vincola l'interessato: l'efficacia processuale richiede i requisiti formali previsti.

Testo integrale

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