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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21847/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice esecuzione)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto già condannato con due diverse sentenze irrevocabili, una per associazione mafiosa e una per associazione dedita al narcotraffico, che in sede esecutiva ha reiterato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81, comma 2, c.p. tra quei titoli di condanna. La Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la nuova istanza perché già più volte proposta e respinta in precedenza. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avesse trascurato un fatto nuovo rappresentato da un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della decisività di un documento allegato, ritenuto utile a dimostrare l'esistenza del medesimo disegno criminoso. La tesi difensiva era che tali elementi nuovi avrebbero imposto una diversa valutazione sulla continuazione tra i reati associativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha osservato che l'elemento indicato come novum era un provvedimento del Tribunale di sorveglianza relativo al rigetto di un reclamo per permesso premio, dunque fondato su valutazioni estranee al tema della continuazione e non idoneo a integrare un fatto nuovo rilevante. Ha inoltre ribadito che, per riconoscere la continuazione in favore di chi appartenga a diversi sodalizi criminosi, occorrono elementi di particolare pregnanza capaci di dimostrare la preordinazione del proposito criminoso sin dalla costituzione dell'associazione o almeno dall'ingresso nel sodalizio, con indagine approfondita sulla natura, operatività e continuità dei gruppi criminali. La deduzione circa un ruolo apicale e di collegamento del ricorrente è stata giudicata generica e inconferente, perché ricavata da valutazioni incidentali compiute in sede di sorveglianza e non da un accertamento penale idoneo a costituire fatto nuovo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione tra reati richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; per soggetti appartenenti a diversi sodalizi criminosi servono elementi particolarmente pregnanti per dimostrare la preordinazione del programma illecito.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    La doglianza sull'inosservanza della norma è stata ritenuta manifestamente infondata, perché il presunto fatto nuovo allegato non era idoneo a fondare una nuova valutazione dell'istanza in executivis.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione, la reiterazione di un'istanza già respinta è inammissibile se non è sorretta da un effettivo fatto nuovo o da elementi realmente decisivi e diversi da quelli già esaminati.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati associativi appartenenti a diversi sodalizi criminosi, non basta allegare generiche indicazioni su un ruolo apicale o di collegamento del condannato: occorrono elementi specifici e di particolare pregnanza che dimostrino la preordinazione unitaria del disegno criminoso fin dalla costituzione dell'associazione o dall'ingresso del soggetto nel sodalizio.
  • Provvedimenti emessi in sede diversa da quella di cognizione, specialmente se fondati su valutazioni incidentali o su profili estranei alla responsabilità penale, non integrano di per sé un "fatto nuovo" idoneo a riaprire la questione del reato continuato.
  • Quando il ricorso si limita a prospettare letture ermeneutiche incompatibili con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, la censura può essere qualificata come manifestamente infondata e condurre all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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