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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44769/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Grosseto che ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato rispetto a undici condanne per reati in materia di sicurezza sul lavoro commessi tra il 2003 e il 2014. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 81, comma 2 c.p., e art. 671 c.p.p.) e vizio di motivazione sostenendo che il giudice dell'esecuzione aveva dato rilievo esclusivo all'arco temporale (circa 10 anni) senza valutare la possibile riconoscibilità della continuazione per gruppi omogenei di sentenze (in particolare due sentenze già riconosciute continuative in sede di cognizione e gruppi di reati commessi in qualità di legale rappresentante delle società Cosmo s.r.l. e Mattesini Lamiere snc).

La decisione

Rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente verificato l'assenza di indici concreti di unita di disegno criminoso per la maggior parte dei fatti, rilevando l'apprezzabile distanza temporale tra molti episodi e qualificando come irrilevante, ai fini della continuazione, la mera scelta di vita o l'abitualità a delinquere. Ha confermato che solo le sentenze indicate sub a) e b) erano già state riconosciute continuative in sede di cognizione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p., comma 2

    Il riconoscimento del reato continuato richiede l'unicità del disegno criminoso, intesa come rappresentazione unitaria, già dal momento ideativo, delle diverse condotte almeno nelle loro linee essenziali; non si identifica con la mera reiterazione di reati o con una scelta di vita delinquenziale.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione al rimedio impugnatorio esperito contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione; disciplina i presupposti e l'ambito del ricorso per cassazione contro determinate ordinanze.

  • Cass. Sez. I, n. 40123 del 22.10.2010

    Cass. Sez. I, n. 40123 del 22.10.2010

    Affermato che la continuazione presuppone l'unita di ideazione e che la semplice recidiva o abitualità non integrano di per sé l'elemento intellettivo caratteristico del reato continuato.

  • Cass. Sez. I, n. 12905 del 17.03.2010

    Cass. Sez. I, n. 12905 del 17.03.2010

    Precisa che la programmazione iniziale può essere anche di massima, purché i reati risultino previsti almeno in linea generale in vista di un unico fine; non è richiesta la pianificazione dettagliata di ogni singolo episodio.

  • Cass. Sez. Un., n. 28659 del 18.05.2017

    Cass. Sez. Un., n. 28659 del 18.05.2017

    Ribadito che, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede un approfondito esame di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione almeno nelle linee essenziali).

  • Cass. Sez. 7, n. 25908 del 10.03.2022

    Cass. Sez. 7, n. 25908 del 10.03.2022

    Conferma il principio che l'accertamento degli indici dell'unicita del disegno criminoso è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e congrua.

Massime di principio

  • La qualificazione di reato continuato richiede la prova di un'unica rappresentazione ideativa delle condotte, non può fondarsi sulla mera reiterazione o su una "scelta di vita" delinquenziale.
  • I fattori rilevanti sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, singole causali, sistematicità e preprogrammazione almeno nelle linee essenziali.
  • Una distanza temporale significativa tra le condotte può escludere la continuazione se non sussistono altri indici concreti di unità di disegno.
  • È possibile riconoscere la continuazione per singoli gruppi di fatti omogenei anche se non è riconosciuta per l'intera pluralità di condanne, purché per quel gruppo emergano gli indici richiesti.
  • In sede di esecuzione il giudice deve compiere un esame concreto e motivato; la Corte di legittimità non sindaca la scelta del merito purché la motivazione sia adeguata, congrua e priva di vizi logici.
  • Al ricorrente incombe l'onere di indicare elementi nuovi e specifici per infirmare la motivazione del giudice dell'esecuzione; mere richieste generiche non sono sufficienti.

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