Cassazione Civile, Ordinanza n. 10040/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società correntista aveva ottenuto da una banca un finanziamento accreditato su un conto corrente a essa intestato. Pochi giorni dopo, senza richiesta né autorizzazione della cliente, la banca aveva disposto un giroconto trasferendo la quasi totalità della somma dal conto che aveva ricevuto il finanziamento a un altro conto intestato alla stessa società, così estinguendo uno scoperto su quest'ultimo e rendendo passivo il primo. La società aveva chiesto la restituzione dell'importo stornato e il risarcimento dei danni, sostenendo che l'operazione fosse arbitraria e non consentita dall'art. 1853 c.c., oltre che in violazione delle regole di interpretazione del contratto e degli obblighi di correttezza e buona fede. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c. per avere i giudici di merito considerato come mera difesa, e non eccezione in senso stretto tardiva, la tesi della banca fondata su una clausola contrattuale derogatoria; 2) violazione dell'art. 1853 c.c., sostenendo che la norma consente la compensazione tra saldi di rapporti diversi solo nei limiti di un'annotazione contabile su conti e saldi, non un trasferimento d'ufficio di somme da un conto all'altro senza autorizzazione; 3) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per mancata considerazione della comune intenzione delle parti e del progetto di investimento allegato alla richiesta di finanziamento; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per asserito rilievo d'ufficio di circostanze non dedotte dalla banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la deduzione della banca integrasse una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, quindi non soggetta ai termini di decadenza delle eccezioni. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l'art. 1853 c.c. disciplina la compensazione tra saldi attivi e passivi di rapporti diversi, non il giroconto d'ufficio di somme da un conto all'altro senza disposizione del cliente; una clausola contrattuale che richiami la compensazione non autorizza la banca a spostare unilateralmente la provvista. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al divieto di rilevare d'ufficio questioni estranee alle deduzioni di parte; i motivi che ne lamentavano la violazione sono stati in parte assorbiti
richiamato insieme all'art. 167 c.p.c. per la tempestività delle difese e delle eccezioni del convenuto
le difese volte a negare la fondatezza della domanda sono mera difesa; solo i fatti impeditivi, estintivi o modificativi integrano eccezione in senso stretto soggetta a decadenza
la norma consente la compensazione tra saldi attivi e passivi di più rapporti o conti tra banca e correntista, mediante annotazioni contabili, non il giroconto unilaterale d'ufficio da un conto all'altro senza autorizzazione del cliente
invocato per l'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti
invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali
invocato per l'interpretazione secondo buona fede del contratto
richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza nei comportamenti della banca
richiamato dalla ricorrente come parametro di esecuzione del contratto secondo buona fede
richiamato per contestare l'asserita inversione o cattiva applicazione dell'onere della prova
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata per tutti i motivi dedotti
Massime di principio
- Le contestazioni che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria costituiscono mere difese e possono essere svolte anche oltre i termini previsti per le eccezioni; integra invece eccezione in senso stretto solo la deduzione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto altrui.
- L'art. 1853 c.c. disciplina la compensazione dei saldi tra più rapporti o conti esistenti tra banca e cliente, non attribuisce alla banca il potere di effettuare d'ufficio un trasferimento di somme da un conto attivo a uno passivo senza disposizione del correntista.
- Una clausola contrattuale che richiami la compensazione tra rapporti bancari non può essere interpretata estensivamente fino a legittimare il giroconto unilaterale di provvista da un conto a un altro; in mancanza di pattuizione espressa o autorizzazione del cliente, l'operazione resta estranea alla norma di cui all'art. 1853 c.c.
- Quando il motivo di ricorso investe un errore giuridico centrale, ulteriori censure fondate su diverse ricostruzioni fattuali o su profili di interpretazione contrattuale possono risultare assorbite se la decisione viene già cassata per la violazione di legge rilevata.
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