Cassazione Penale, Ordinanza n. 03126/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per ricettazione, sostenendo che la motivazione sarebbe viziata perché non sarebbe stata provata la consapevolezza che le somme accreditate sulla sua carta PostePay provenissero da reato. La censura mira quindi a contestare l'elemento soggettivo del delitto, deducendo in sostanza l'insufficienza o l'illogicità della prova circa la provenienza illecita del denaro e la sua conoscenza da parte dell'imputato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo ripropone questioni già dedotte in appello e già disattese dal giudice territoriale, oltre a essere manifestamente infondato perché fondato su una ricostruzione alternativa meramente ipotetica e non su dati probatori inconfutabili.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Osserva che la doglianza è reiterativa rispetto ai motivi di appello ed è comunque manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata aveva dato conto in modo non illogico delle ragioni per cui doveva ritenersi provata la consapevolezza della provenienza illecita del denaro ricevuto. Esclude inoltre la maturazione della prescrizione, affermando che il termine non era ancora decorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ritiene correttamente motivata la sussistenza dell'elemento soggettivo, cioè la consapevolezza della provenienza illecita del denaro ricevuto.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è configurabile solo se la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e fondata su dati probatori, non su mere ipotesi plausibili.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamato solo indirettamente in relazione al decorso della prescrizione, che la Corte esclude non essersi ancora verificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre come vizio di motivazione una censura già dedotta e disattesa in appello, se la decisione impugnata abbia già esaminato in modo adeguato il punto controverso.
- La manifesta illogicità della motivazione non può essere dedotta mediante una semplice ipotesi alternativa di ricostruzione del fatto: occorre una versione incompatibile con il ragionamento del giudice e sorretta da dati probatori oggettivi e inconfutabili.
- In materia di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto dalle ragioni esposte dal giudice di merito sulla consapevolezza dell'origine illecita del bene o del denaro ricevuto, se la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.
- La prescrizione non può essere dichiarata in sede di legittimità quando, sulla base della data di consumazione accertata in sentenza, il termine non risulti ancora decorso.
Come è indicizzato
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