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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11123/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo eroina, contestata come finalizzata alla cessione a terzi. Nel ricorso ha dedotto vizi della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, c.p.p., assumendone il contrasto con gli artt. 111, settimo comma, e 117, primo comma, Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, e non tramite difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, requisito richiesto a pena di inammissibilità. Ha inoltre rilevato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. era già stata ritenuta manifestamente infondata dalle Sezioni Unite. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice del fatto di detenzione illecita di stupefacente finalizzata alla cessione a terzi, richiamata come base della condanna confermata.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale; la mancanza determina inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Costituisce la base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto in violazione delle forme richieste per il giudizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 111, settimo comma, Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente.

  • art. 24 Cost.

    Citato nel precedente delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte per escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p.

  • art. 6 CEDU

    Citato nel precedente delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte per escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato determina inammissibilità.
  • La previsione legislativa della rappresentanza tecnica nel ricorso per cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non comporta, di per sé, violazione del diritto di difesa o delle garanzie convenzionali, secondo l'orientamento richiamato delle Sezioni Unite.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non sia imputabile a colpa della parte, non può essere applicata la sanzione economica prevista dall'art. 616 c.p.p.; in mancanza di elementi contrari, la Corte può disporre anche il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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