Cassazione Penale, Ordinanza n. 05839/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per il reato di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti in forma lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto, da un lato, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e, dall'altro, il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili: la censura sulla qualificazione del fatto era generica e non denunciava un errore manifesto, unico caso in cui è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; anche la doglianza sul mancato proscioglimento era generica e comunque formulata fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nel patteggiamento il sindacato sulla qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo per errore manifesto, mentre la deduzione di un mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è stata proposta in modo generico e al di fuori dei limiti del ricorso consentito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento, con applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo nei limiti previsti dalla norma, in particolare per errori manifesti nella qualificazione giuridica del fatto e nei casi espressamente consentiti.
Il mancato esame delle cause di proscioglimento può essere dedotto solo nei limiti compatibili con il ricorso avverso il patteggiamento; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta generica e non ammissibile.
L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata de plano.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice oggetto della qualificazione giuridica contestata, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
Disposizione richiamata per l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente desumibile dal testo del provvedimento impugnato.
- Non sono ammissibili doglianze che si risolvano in una critica valutativa o generica della qualificazione giuridica, se non evidenziano un errore manifesto.
- Nel patteggiamento, il controllo sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è circoscritto dai limiti speciali dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; fuori da tali limiti la censura è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso, quando dichiarata de plano, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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