Cassazione Penale, Ordinanza n. 31988/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha revocato due benefici di sospensione condizionale della pena già concessi in precedenti sentenze rese dal medesimo Tribunale e da un GIP, entrambe irrevocabili. Con l'unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., l'erronea applicazione degli artt. 163 e 168 c.p., sostenendo che la revoca del beneficio concesso con la sentenza più recente sarebbe illegittima perché il precedente titolo era già esistente ma non noto al giudice della cognizione; secondo la difesa, tale giudice avrebbe dovuto acquisire ogni utile informazione sulla posizione dell'imputato e l'errore non sarebbe più emendabile in sede esecutiva. La censura è, tuttavia, formulata in modo aspecifico perché non indica quale atto avrebbe reso conoscibile al giudice della cognizione la precedente sospensione condizionale, limitandosi ad affermare che nel certificato del casellario giudiziario non risultava quel precedente.
La decisione
La Corte rileva che la revoca della sospensione condizionale disposta dal giudice dell'esecuzione era corretta ai sensi dell'art. 168, terzo comma, c.p., poiché la sentenza successiva alla concessione del beneficio aveva irrogato una pena che, cumulata con la precedente, superava il limite di due anni. Richiama inoltre il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che revoca la sospensione condizionale è inammissibile per aspecificità se non allega elementi concreti da cui desumere che, al momento della decisione di cognizione, il giudice conoscesse la causa ostativa. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la doglianza viene proposta come vizio di motivazione/erronea applicazione del diritto, ma è ritenuta aspecifica perché priva di elementi concreti a sostegno della dedotta conoscenza da parte del giudice della cognizione.
norma richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti e al mantenimento della sospensione condizionale della pena.
la revoca della sospensione condizionale è ritenuta doverosa quando la nuova pena, cumulata con quella precedente, supera il limite legale previsto.
viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che revoca la sospensione condizionale della pena, il ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi da cui risulterebbe che il giudice della cognizione conosceva la causa ostativa alla concessione del beneficio; in difetto, il motivo è aspecifico e inammissibile.
- La revoca della sospensione condizionale è legittima quando sopravviene una sentenza che, sommata alla precedente pena condizionalmente sospesa, determina il superamento del limite legale di applicabilità del beneficio.
- L'assenza, nel ricorso, dell'indicazione dell'atto o della fonte da cui il giudice della cognizione avrebbe potuto apprendere il precedente beneficio impedisce di trasformare in sede esecutiva un generico rilievo sull'errore del giudice di merito in una valida censura di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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