Cassazione Penale, Sentenza n. 25575/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
In primo grado il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale e lo aveva invece assolto da un diverso capo di imputazione. Il ricorso del pubblico ministero ha censurato la decisione assolutoria sul capo relativo all'art. 341-bis c.p., sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per integrare il reato non occorre che le espressioni offensive siano effettivamente udite e comprese da più persone: è sufficiente che possano essere udite dai presenti. Nel caso concreto, l'imputato avrebbe pronunciato, all'indirizzo di pubblici ufficiali intervenuti sul posto e alla presenza di più persone, frasi di contenuto offensivo e ingiurioso, con consapevolezza dell'offensività della condotta. Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., senza rinvio, per intervenuta prescrizione, e la determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma 2, c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha ribadito che, ai fini dell'art. 341-bis c.p., è sufficiente la potenzialità che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale siano udite dai presenti. Dalla sentenza impugnata risultava che erano presenti due soggetti che potevano udire le frasi pronunciate dall'imputato, di evidente contenuto offensivo. Tuttavia, poiché i fatti risalivano al 15 gennaio 2019 e dall'ultimo atto interruttivo indicato (decreto di citazione a giudizio del 10 febbraio 2020) era decorso il termine di prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando estinto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per prescrizione.
Norme richiamate
Norma richiamata come capo per il quale il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato; il testo non consente ulteriori dettagli sulla sua applicazione concreta.
Per la configurabilità del delitto di oltraggio è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti; non è necessario che siano effettivamente udite e comprese da più persone.
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
È la base processuale per l'annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e il reato risulta estinto.
Norma richiamata dal ricorrente per la determinazione dell'aumento di pena in continuazione; il testo non mostra una decisione di merito sul punto, essendo intervenuta la prescrizione.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità dell'oltraggio a pubblico ufficiale, la condotta è punibile anche quando le espressioni offensive siano soltanto udibili dai presenti: la mera potenzialità percettiva da parte di terzi integra il maggior disvalore richiesto dalla fattispecie.
- Non è necessario provare che più persone abbiano effettivamente ascoltato e compreso le frasi offensive; è sufficiente che la loro presenza renda possibile l'ascolto.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso ma constata che il reato è ormai prescritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
- La presenza di testimoni potenzialmente in grado di udire le espressioni ingiuriose verso il pubblico ufficiale costituisce un indice decisivo per l'integrazione dell'aggravio psicologico e del disturbo alla funzione pubblica richiesti dall'art. 341-bis c.p.
Come è indicizzato
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