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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33344/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di partecipazione a tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e dalla commissione in concorso (artt. 110, 56, 629 co. 1 e 2, 416 bis). Il ricorrente ha censurato l'ordinanza del Tribunale del Riesame per insufficienza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei "gravi indizi". In particolare ha contestato: l'attribuzione a lui di contatti telefonici ritenuti determinanti (sostenendo che l'utenza non era sicuramente di sua titolarità); la rilevanza di spostamenti post factum (es. verifica di telecamere in via Zara); la presunta contraddittorietà e inattendibilità di alcune dichiarazioni testimoniali (es. contrasto tra le dichiarazioni di Dimallio Rocco e Lombardi Tommaso o le affermazioni suggestive di testimoni come Nigro Francesca e Sansossio Angela); l'irrilevanza della frequentazione con soggetti indicati (es. Masciavè). Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate o comunque non strutturate per questa sede. La Corte ha confermato che nel giudizio cautelare il livello richiesto è quello della "gravità indiziaria" (livello di verosimiglianza inferiore alla soglia del ragionevole dubbio), non la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Ha inoltre richiamato l'obbligo, in caso di riforma di un provvedimento liberatorio, di fornire un percorso motivazionale articolato che affronti le ragioni del provvedimento riformato; ha valutato che il Tribunale del Riesame ha assolto a tale onere. In fatto la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale, che ha motivato sulla base di molteplici elementi (contatti telefonici con aggancio di celle coeve agli eventi, dichiarazioni delle persone offese non smentite dagli elementi intercettivi, percezione di una presenza ossessiva segnalata dalle mogli delle vittime, ricostruzione unitaria degli atti intimidatori e del contributo causale del Grossi all'evento estorsivo). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma sulla concorrenza di persone nel reato; la Corte ha dato rilievo alla partecipazione concorrente del Grossi alle azioni estorsive come contributo causale.

  • art. 56 c.p.

    Norma sulla tentata consumazione del reato; il fatto è stato trattato come tentata estorsione, con valutazione della rilevanza degli atti intimidatori e delle condotte preparatorie/esplicative.

  • art. 629 c.p. co. 1 e 2

    Norme relative all'estorsione e alle aggravanti; la qualificazione come estorsione aggravata (uso del metodo mafioso e commissione in più persone) è stata ritenuta fondata sul complesso indiziario.

  • art. 416 bis c.p.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; la gravità indiziaria è stata valutata tenendo conto dell'aggravante legata all'uso del metodo mafioso.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Ground di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (insufficienza e manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha giudicato la censura manifestamente infondata o non ammissibile in questa sede.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma relativa all'appello proposto dal P.M. contro provvedimenti del GIP; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che disciplina il diverso standard di prova e l'onere motivazionale quando il Tribunale della libertà riforma decisioni liberatorie.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui con condanna a Euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare il livello richiesto è la "gravità indiziaria": un grado di verosimiglianza della responsabilità penalmente rilevante inferiore alla soglia del ragionevole dubbio, non la prova oltre ogni ragionevole dubbio richiesta nel merito.
  • Quando il Tribunale del Riesame riforma una decisione del GIP che aveva escluso i gravi indizi, è richiesto un percorso motivazionale articolato che confronti e giustifichi il diverso peso attribuito alle risultanze acquisite, con puntuale riferimento alle ragioni della decisione liberatoria impugnata.
  • Elementi come tabulati telefonici con agganci di celle, dichiarazioni delle persone offese, comportamenti ripetuti percepiti da terzi e riscontri intercettivi possono, considerati congiuntamente, costituire piattaforma indiziaria idonea a sostenere la misura cautelare.
  • Contraddizioni apparenti nelle dichiarazioni testimoniali non escludono il valore probatorio se sussistono riscontri oggettivi (intercettazioni, dati telefonici) che le corroborano; la presenza di omertà o intimidazione può giustificare la non genuinità di alcune denegazioni.
  • Comportamenti post factum (es. verifiche su telecamere) non sono automaticamente irrilevanti: la loro rilevanza dipende dal contesto e dall'integrazione con il resto del materiale indiziario.
  • La semplice frequentazione tra persone non elimina automaticamente la rilevanza di incontri o presenze se valutata nel quadro complessivo degli ulteriori elementi probatori.

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