Cassazione Civile, Ordinanza n. 31458/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La parte istante ha chiesto la correzione dell'ordinanza n. 9630/2022 della Corte di cassazione, deducendo che la statuizione con cui era stata individuata la Commissione tributaria provinciale di Milano quale giudice di rinvio/prime cure fosse frutto di errore materiale. Secondo l'istante, dagli atti risultava invece che la competenza territoriale di primo grado spettava alla Commissione tributaria provinciale di Messina. La Corte, nel procedimento di correzione, ha affrontato inoltre la qualificazione dell'istanza ex art. 391-bis c.p.c. e le modalità di integrazione del contraddittorio, aderendo all'orientamento secondo cui l'istanza non equivale a un ricorso e che, nel procedimento officioso di correzione, è sufficiente la notifica della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale, con facoltà per le parti di depositare memorie.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 9630/2022 sia nella motivazione sia nel dispositivo. La dizione "Commissione tributaria provinciale di Milano" è stata sostituita con "Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina", in ragione del corretto giudice individuabile alla luce degli atti e dello ius superveniens richiamato in sentenza. Non vi è statuizione di merito sulla controversia tributaria originaria, ma solo correzione del provvedimento precedente.
Norme richiamate
Il richiamo alla procedura camerale ex art. 380-bis è stato utilizzato per affermare che, nel procedimento di correzione dell'errore materiale, le parti possono depositare memorie, non già proporre controricorso, e che la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale è sufficiente ai fini del contraddittorio.
L'istanza volta a sollecitare la correzione d'ufficio degli errori materiali non è equiparata a un ricorso; se segue l'iscrizione a ruolo d'ufficio, il procedimento si converte nel procedimento officioso di correzione previsto dalla norma.
La disciplina generale della correzione dell'errore materiale è stata richiamata per sostenere che, una volta fissata l'udienza camerale, è sufficiente la notificazione alle parti della proposta del relatore e del decreto, con possibilità di memorie.
È stata richiamata quale ius superveniens per la corretta individuazione del giudice tributario di primo grado come "Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina".
Massime di principio
- L'istanza di correzione dell'errore materiale proposta alla Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. non ha natura di ricorso e non dà luogo alle forme ordinarie del controricorso, ma al procedimento officioso di correzione disciplinato dalla norma e dall'art. 288 c.p.c.
- Nel procedimento di correzione, la notificazione alle parti della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale è sufficiente a integrare il contraddittorio, consentendo alle parti di depositare memorie.
- L'errore materiale contenuto in motivazione o nel dispositivo di un provvedimento della Cassazione può essere corretto quando il testo corretto risulti chiaramente dagli atti di causa e dall'esatta individuazione del giudice competente o del contenuto della statuizione.
- La sopravvenienza normativa in materia di giustizia tributaria può incidere sulla denominazione del giudice indicato nel provvedimento, imponendo l'adeguamento formale della pronuncia alla nuova disciplina.
- In sede di correzione dell'errore materiale, la Corte può rettificare sia la motivazione sia il dispositivo del precedente provvedimento senza riaprire il merito della controversia originaria.
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