Cassazione Civile, Ordinanza n. 19114/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La lite nasce in sede di divisione ereditaria tra fratelli dopo il decesso del padre, autore di testamento olografo con attribuzione della quota disponibile a uno dei figli e della sola legittima agli altri. Gli attori in primo grado avevano chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria e la ricostruzione della massa da dividere, comprensiva delle donazioni fatte in vita dal de cuius, sostenendo che alcune dazioni di denaro a favore di uno dei coeredi fossero in realtà liberalità rilevanti ai fini della collazione e, secondo la loro prospettazione, persino vendite simulate. In appello la corte territoriale ha ritenuto che due elargizioni in denaro fossero donazioni: una di lire 4.500.000 data in occasione del matrimonio per l'acquisto della casa familiare, qualificata come donazione obnuziale, e una di lire 2.176.000 per l'acquisto di un'autovettura; ha però escluso la rivalutazione monetaria, applicando il principio nominalistico. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la corte attribuito alle somme la qualificazione di donazioni obnuziali in assenza di domanda; violazione degli artt. 785, 741, 769, 809 c.c. sostenendo che si trattasse di donazioni indirette; violazione degli artt. 747 e 751 c.c. per aver applicato il principio nominalistico invece del valore al momento dell'apertura della successione; inoltre hanno censurato la pronuncia sulle spese e la pretesa di statuizioni favorevoli anche verso le contumaci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che, per qualificare le elargizioni come donazione obnuziale o comunque come donazioni dirette/indirette con gli effetti indicati, occorresse la forma scritta richiesta ad substantiam dagli artt. 782 e 785 c.c., forma che nel caso mancava. Ha quindi cassato la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, perché rivaluti la controversia attenendosi al principio per cui le dazioni di denaro vanno riesaminate quanto alla loro natura, alla rilevanza nella massa ereditaria e alle modalità di imputazione/collazione, anche alla luce degli artt. 741 e 809 c.c. Gli altri motivi sono stati assorbiti; il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il motivo è stato esaminato ma non accolto; la Corte ha ritenuto che la qualificazione delle elargizioni fosse già dentro il thema decidendum della domanda di divisione e ricostruzione della massa ereditaria.
La donazione obnuziale richiede la forma scritta ad substantiam; in mancanza di tale forma non può essere validamente qualificata come tale la dazione di denaro.
La forma dell'atto pubblico è richiesta ad substantiam per la donazione e, nel caso, mancava per le elargizioni controverse.
La Corte richiama la norma in tema di collazione e rinvio alle donazioni rilevanti nella formazione della massa ereditaria, da riesaminare in sede di rinvio.
È richiamato dai ricorrenti come criterio di valutazione delle donazioni indirette; la Corte non accoglie l'impostazione per la sola dazione di denaro, ma ne impone la rivalutazione qualificatoria.
Il giudice d'appello aveva applicato il principio nominalistico; la Cassazione richiama la norma nel contesto del riesame della corretta imputazione/collazione delle somme.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura di donazione indiretta delle elargizioni.
Richiamato per ricondurre anche liberalità indirette e relative conseguenze alla disciplina delle donazioni, ai fini della collazione e dell'imputazione.
Il motivo relativo alle statuizioni verso le contumaci è rimasto assorbito.
Il motivo sulle spese è rimasto assorbito perché la decisione è stata cassata con rinvio.
Richiamato per escludere l'esame autonomo del motivo sulle spese dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella divisione ereditaria, la domanda di scioglimento della comunione e di ricostruzione della massa relitta/donata può comprendere anche la qualificazione giuridica di elargizioni effettuate in vita dal de cuius, quando esse siano specificamente richiamate e rilevanti ai fini della formazione della massa.
- La donazione obnuziale, come la donazione soggetta a forma ad substantiam, non può essere validamente accertata o qualificata in assenza dell'atto scritto richiesto dalla legge.
- Quando il de cuius ha disposto per testamento richiamando specifiche elargizioni in vita, il giudice di merito deve verificare con rigore la natura di tali attribuzioni e il loro impatto sulla collazione e sulla determinazione delle quote, senza fondare la decisione su qualificazioni incompatibili con il requisito formale richiesto.
- In sede di collazione e divisione ereditaria, le somme di denaro oggetto di liberalità vanno riesaminate quanto alla loro effettiva natura giuridica e alle modalità di imputazione alla quota del beneficiario, prima di applicare criteri di valore o nominalistici.
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