Cassazione Civile, Ordinanza n. 19133/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Il consorzio, dopo aver presentato domanda di concordato con riserva e poi ricorso per concordato preventivo di tipo liquidatorio, si è visto dichiarare inammissibile il concordato dal tribunale e rigettare il reclamo dalla corte d'appello, che ha ritenuto il piano e soprattutto l'informazione ai creditori inadeguati: bilanci e prospetti contabili erano lacunosi, mancava una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, vi erano carenze nella rappresentazione di rimanenze, lavori in corso su ordinazione e rami d'azienda commissariati, e la revoca della misura prefettizia antimafia non incideva sulla persistente insolvenza e sulla disgregazione aziendale. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto: 1) violazione degli artt. 171 e segg. l.fall., sostenendo che il giudice avrebbe superato i limiti del controllo giudiziale sull'attestazione e sulla fattibilità del piano, dato che il professionista aveva verificato crediti, valori della proposta e fattibilità; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omesso esame della diversa ricostruzione su rimanenze e patrimonio destinato alle commesse gestite dagli amministratori straordinari, che sarebbe stata fornita da un esperto; 3) violazione dell'art. 18 l.fall., per non avere attribuito rilievo alla revoca della misura interdittiva antimafia, che avrebbe consentito la riattivazione dei contratti e il superamento della crisi, la quale sarebbe dipesa dall'impossibilità di operare a causa della misura stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non confrontarsi con la ratio decidendi, perché la corte territoriale aveva diffusamente spiegato l'incompletezza e l'inadeguatezza della relazione dell'attestatore, e ha ribadito che, in tema di concordato preventivo, il giudice può sindacare la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio dell'attestazione, al fine di garantire una consapevole formazione del consenso dei creditori. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché il vizio di omessa pronuncia era stato impropriamente prospettato per un preteso omesso esame di fatti, e comunque la corte d'appello aveva esaminato la questione delle rimanenze e dei patrimoni destinati richiamando principi contabili e documentazione di causa. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la revoca della misura antimafia è stata ritenuta irrilevante rispetto al quadro di radicale disgregazione dell'azienda accertato dalla corte territoriale, fondato su licenziamento del personale, perdita delle certificazioni SOA e irregolarità DURC. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda di concordato con riserva e la successiva proposta devono essere corredate da un'informazione patrimoniale, economica e finanziaria completa e comprensibile; il giudice può verificare l'adeguatezza dell'attestazione e la regolarità della procedura.
Richiamati dal ricorrente per censurare i limiti del controllo giudiziale sul piano e sull'attestazione, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata/inammissibile perché la verifica dell'adeguatezza informativa è consentita.
L'omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni, non il mero mancato esame di singoli fatti; la censura del ricorrente è stata ritenuta impropria.
La revoca della misura interdittiva non è stata considerata idonea, di per sé, a elidere uno stato di insolvenza già fondato su una rilevata disgregazione aziendale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per violazione di legge, ma il motivo è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per omessa pronuncia, ma la doglianza è stata ritenuta mal qualificata e comunque non decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il tribunale e il giudice del reclamo non si sostituiscono all'attestatore nella valutazione di merito economico, ma possono sindacare la completezza, coerenza e intelligibilità dei dati aziendali e dei criteri di giudizio posti a base dell'attestazione, perché il controllo serve a garantire una formazione consapevole del consenso dei creditori.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti senza scalfire le argomentazioni decisive del giudice di merito.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non può essere usata per denunciare il mancato esame di singoli fatti: quando si lamenta la mancata valutazione di circostanze istruttorie, il vizio corretto è eventualmente quello di motivazione/omesso esame, nei limiti del sindacato di legittimità.
- Ai fini della valutazione dell'insolvenza o della tenuta del piano, la sopravvenuta revoca di una misura interdittiva non è di per sé decisiva se il quadro aziendale evidenzia già una radicale disgregazione dell'impresa, desumibile da elementi oggettivi come licenziamenti, perdita di requisiti tecnici e irregolarità contributiva.
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