Cassazione Penale, Ordinanza n. 32064/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano che, esclusa la recidiva contestata, aveva confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 494 e 482 c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale. La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, ribadendo che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente e non consente alla Cassazione di rivalutare la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il secondo motivo censurava la violazione di legge e l’inosservanza di norme processuali in relazione all’aumento di pena applicato per la continuazione. Esso è stato ritenuto generico e indeterminato, poiché non individuava gli elementi posti a fondamento della doglianza e non consentiva al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi, in violazione dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava un vizio riconducibile all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato generico per mancata specifica indicazione degli elementi posti a base della censura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza d’appello, che aveva escluso la recidiva ma confermato nel resto la condanna, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata dalla Corte d’appello.
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata dalla Corte d’appello.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione richiede un contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; il controllo resta circoscritto all’esistenza di un apparato motivazionale logico e non consente la rivalutazione delle acquisizioni processuali.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L’impugnazione deve contenere l’enunciazione specifica dei motivi; una censura che non indica gli elementi posti a fondamento e non consente di individuare i rilievi mossi è generica e determina l’inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Richiamato dalla Corte con riferimento alla nozione del vizio motivazionale denunciabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di cassazione sul vizio di motivazione è circoscritto alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente; non consente una nuova valutazione della rispondenza della motivazione alle risultanze processuali.
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non individua gli specifici elementi sui quali si fonda la censura e non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nel caso considerato, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32050/2026 del 27/08/2026
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32109/2026 del 27/08/2026
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32009/2026 del 27/08/2026
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32010/2026 del 27/08/2026
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32013/2026 del 27/08/2026
- ordinanza_penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32014/2026 del 27/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →