Cassazione Penale, Sentenza n. 26442/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato sostenendo che il giudice di appello non avrebbe verificato possibili cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e non come furto (art. 624 c.p.). I fatti riguardano l'impossessarsi di una vettura di Argenziano Gilda dopo aver ottenuto le chiavi fingendosi un parcheggiatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo relativo all'art. 129 c.p.p. generico perché privo dell'indicazione di specifiche cause di non punibilità e degli elementi concreti omessi. Inoltre ha affermato che la rinuncia implicita a questioni processuali conseguente al concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. preclude l'impugnazione in Cassazione su quelle questioni. Sulla natura del reato la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la giurisprudenza consolidata qualifica come furto (art. 624 c.p.) l'impossessamento di cosa mobile affidata alla custodia momentanea senza disponibilità autonoma, escludendo l'appropriazione indebita. Per effetto della declaratoria di inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato sulla pena attribuisce alla parte poteri dispositivi che limitano la cognizione del giudice di secondo grado e precludono l'impugnazione in Cassazione sulle questioni rispetto alle quali si è rinunciato con l'accordo.
Riguarda le cause di non punibilità; la Corte richiede che il ricorrente indichi specificamente quale causa si sarebbe dovuta rilevare e quali elementi concreti sarebbero stati omessi, altrimenti la censura è generica e inammissibile.
La Corte conferma che l'impossessamento di cosa mobile affidata per custodia momentanea integra il delitto di furto quando il detenente non abbia disponibilità autonoma della cosa.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
Non applicabile al caso in cui la cosa sia stata affidata per custodia momentanea e l'agente, pur detenendola materialmente, non abbia disponibilità autonoma: in tali ipotesi prevale la configurazione del furto.
Ha introdotto il nuovo art. 599-bis c.p.p.; la Corte ne ricava che l'accordo sulla pena limita gli spazi di impugnazione e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se le censure sono generiche e non indicano con precisione le cause di non punibilità e gli elementi omessi.
- Il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. comporta una rinuncia, nei limiti dell'accordo, a far valere in sede di legittimità determinate questioni; le doglianze relative a questioni su cui si è rinunciato sono precluse.
- La distinzione tra furto (art. 624 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.) dipende dalla disponibilità della cosa: se la cosa è affidata per custodia momentanea e il soggetto non ne ha disponibilità autonoma, il fatto è qualificato come furto.
- Chi impugna deve formulare motivi concreti e specifici: l'assenza di dettagli probatori o di riferimenti normativi precisi può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di declaratoria d'inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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