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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04111/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il solo motivo dedotto non specifico e manifestamente infondato. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo un vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata. Il ricorso è stato articolato come censura alla valutazione compiuta dal giudice di merito sulla recidiva, ma la Corte di cassazione rileva che il motivo non si confronta in modo effettivo con le argomentazioni della decisione impugnata e, quindi, è privo dei requisiti di specificità richiesti. La censura è stata ritenuta anche manifestamente infondata perché la motivazione di appello avrebbe correttamente applicato i principi in tema di recidiva, richiedendo una valutazione concreta del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali dell'imputato alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., e non un mero richiamo alla gravità dei fatti o alla loro collocazione temporale.

Norme richiamate

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    La mancanza dei requisiti richiesti al motivo di ricorso, in particolare sotto il profilo della specificità e dell'effettivo confronto con la motivazione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti condanne, secondo i criteri di commisurazione della pena e la capacità dimostrativa di una perdurante inclinazione al delitto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che contesta l'applicazione della recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; una censura meramente assertiva è inammissibile.
  • Ai fini della recidiva non è sufficiente valorizzare in modo astratto la gravità dei fatti o l'arco temporale della loro commissione: occorre una valutazione concreta del nesso tra precedenti penali e reato oggetto di giudizio.
  • La recidiva può essere riconosciuta solo se le pregresse condotte criminose risultano sintomatiche, in concreto, di una perdurante inclinazione al delitto e di un'effettiva incidenza criminogena sul fatto sub iudice.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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