Cassazione Penale, Sentenza n. 41791/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di pace di Teramo alla multa di euro 10.000 per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, avendo permanso senza giustificato motivo sul territorio italiano in violazione di un decreto di espulsione e dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Ascoli Piceno. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva, manifesta illogicità e mancanza di motivazione, deducendo l'illegittimità del decreto di espulsione perché non tradotto nella lingua madre (portoghese) e la carenza di motivazione riguardo al divieto di reingresso e alla durata dello stesso; (2) eccessiva gravità della pena, superiore al minimo edittale e senza considerare circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura sulla mancata traduzione è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità e pertanto era soggetta ai termini di decadenza dell'art. 180 c.p.p.; inoltre i provvedimenti risultavano redatti in inglese e il ricorrente non aveva dedotto di non conoscere tale lingua o l'inidoneità concreta dei testi a fargli comprendere il contenuto. La Corte ha poi osservato che la fattispecie contestata è la permanenza non giustificata sul territorio nonostante il decreto di espulsione (art. 14, comma 5-ter) e non la violazione del divieto di reingresso (art. 13, comma 13). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la pena comminata è nel minimo edittale (10.000 euro) e la deduzione sulle attenuanti era generica, senza indicare circostanze concrete.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma che incrimina la permanenza ingiustificata sul territorio italiano da parte di stranieri destinatari di decreto di espulsione; è la norma sostanziale alla base della condanna.
art. 13, comma 5.1, d.lgs. n. 286 del 1998
Prevede l'obbligo, in ipotesi, di predisposizione di testi nella lingua madre dello straniero; la Corte ha interpretato che la semplice traduzione in lingua "veicolare" (es. inglese) non rende automaticamente illegittimo il provvedimento se non si dimostra l'inidoneità concreta a informare l'interessato.
art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998
Regola il divieto di reingresso; la Corte ha chiarito che la fattispecie contestata nel caso era diversa (permaneza nonostante espulsione) e dunque le censure relative al divieto di reingresso non erano pertinenti.
Stabilisce i termini di decadenza per la deducibilità di nullità di regime intermedio; la mancata impugnazione tempestiva della mancata traduzione configura rinuncia/decadenza alla censura in sede di legittimità.
Prevede le conseguenze per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso per cassazione, comprese le spese e il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La mancata traduzione di un provvedimento amministrativo nella lingua madre dello straniero costituisce una nullità a regime intermedio soggetta a decadenza: va contestata tempestivamente (all'atto della notificazione o durante il giudizio di primo grado) o si perde la facoltà di farlo in cassazione.
- La traduzione in una lingua "veicolare" (per es. inglese) è sufficiente a validare il provvedimento salvo prova concreta che il destinatario non potesse comprendere quel testo; spetta all'interessato dedurre e provare l'inidoneità della lingua utilizzata.
- Occorre distinguere la permanenza sul territorio nonostante l'espulsione (art. 14, comma 5-ter) dalla violazione del divieto di reingresso (art. 13, comma 13): sono fattispecie diverse con profili probatori e sanzionatori differenti.
- Per contestare la gravità della pena in cassazione è necessario indicare circostanze concrete che giustifichino una riduzione o la concessione di attenuanti; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile si applicano le conseguenze economiche previste dalla legge (spese e contributo alla Cassa delle ammende), come deterrente per impugnazioni infondate o tardive.
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