Cassazione Civile, Ordinanza n. 09633/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione del cunicolo esplorativo Aica-Mules, nell'ambito del quale l'impresa appaltatrice aveva iscritto numerose riserve per ottenere il riconoscimento di maggiori costi sostenuti in corso d'opera. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo parzialmente le domande dell'appaltatore e anche la riconvenzionale della stazione appaltante; in appello, dopo rinnovata consulenza tecnica, la Corte territoriale ha respinto, per quanto qui rileva, la riserva n. 10 relativa all'incremento dei costi per la sicurezza causato da maggiori lavorazioni e dal prolungamento dell'appalto. La Corte d'appello ha ritenuto decisivo l'atto di sottomissione n. 5, con cui le parti avevano concordato che i maggiori lavori e la maggiore durata non avessero determinato ulteriori costi di sicurezza, e ha rilevato che i conteggi operati dai consulenti tecnici erano basati su criteri proporzionali non coerenti con la pattuizione contrattuale, mentre mancava una contabilità analitica idonea a dimostrare l'esatto ammontare delle spese effettivamente sostenute dall'appaltatore. Nel ricorso per cassazione l'impresa ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, sostenendo che la Corte non avesse verificato la derogabilità pattizia della disciplina sugli oneri di sicurezza; 2) violazione delle norme sugli oneri di sicurezza negli appalti pubblici, assumendo che tali oneri non sarebbero ribassabili né rinunciabili e dovrebbero essere sempre integralmente remunerati; 3) violazione della disciplina sul quinto d'obbligo e sugli atti di sottomissione, perché questi non varrebbero come accettazione definitiva delle condizioni imposte dalla PA; 4) violazione delle norme sulla nullità contrattuale, sull'interpretazione del contratto e sulla disciplina delle riserve, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità dell'atto di sottomissione n. 5 o dare rilievo alla mancata perizia di assestamento; 5) violazione della normativa sulla contabilità dei lavori pubblici e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la contabilizzazione dei costi avrebbe dovuto seguire i criteri della stazione appaltante e dei consulenti tecnici. La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo il primo motivo infondato e gli altri in parte inammissibili e in parte infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e dell'interpretazione degli accordi, già ritenuti dalla Corte d'appello coerenti con una quantificazione analitica degli oneri di sicurezza e con l'insussistenza di prova dell'effettivo maggior costo preteso dall'appaltatore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse esistente e comprensibile, perché la Corte territoriale aveva spiegato di aver valorizzato l'atto di sottomissione n. 5 e la mancata prova di un effettivo incremento dei costi di sicurezza; ha poi affermato che i motivi centrati sulla disciplina degli oneri di sicurezza, del quinto d'obbligo, della nullità e della contabilità di appalto erano, per la gran parte, inammissibili perché miravano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e dell'accordo negoziale, oppure infondati perché non coglievano la ratio decidendi. In particolare, la Cassazione ha ribadito che la normativa sugli oneri di sicurezza impone una stima e una liquidazione degli stessi secondo le previsioni contrattuali e contabili dell'appalto, con eventuale nuova valutazione in caso di varianti, ma nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che le parti avevano concordato che i maggiori lavori non comportassero ulteriori oneri di sicurezza e che l'appaltatore non avesse fornito la prova analitica del diverso importo preteso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte esclude la sussistenza di nullità della sentenza e di violazioni di legge, qualificando alcune censure come meramente di merito.
indicato per la trattazione in adunanza camerale.
art. 131 d.lgs. n. 163/2006
richiamato dalla ricorrente per sostenere la non ribassabilità degli oneri di sicurezza; la Corte osserva che la disciplina va letta nel quadro della stima e liquidazione degli oneri secondo contratto e varianti.
art. 12 d.lgs. n. 494/1996
richiamato dalla ricorrente in tema di sicurezza nei cantieri; inserito dalla Corte nella ricostruzione evolutiva della disciplina.
non assoggetta a ribasso gli oneri di sicurezza e prevede la loro liquidazione in base allo stato di avanzamento lavori anche in caso di modifiche/varianti.
art. 132 d.lgs. n. 163/2006
richiamato sul regime delle varianti e del quinto d'obbligo; la Corte afferma che il motivo non coglie la ratio decidendi.
artt. 1418, 1419, 1421, 1424 c.c.
invocati dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto di sottomissione; la Corte esclude che vi fosse una nullità da rilevare d'ufficio nel caso concreto.
richiamati per l'interpretazione del contratto; la Corte ritiene che la censura miri in realtà a una nuova valutazione del merito interpretativo.
art. 165 d.P.R. n. 554/1999
richiamato insieme alla disciplina delle riserve nell'appalto pubblico, senza esito favorevole alla ricorrente.
richiamato sulla disciplina delle riserve; la Corte non vi ravvisa un profilo decisivo per sovvertire la decisione impugnata.
artt. 155 e seguenti d.P.R. n. 554/1999
richiamati sulla contabilità dei lavori pubblici; la Corte afferma che la censura mira a contestare l'apprezzamento di fatto e la ricostruzione contrattuale svolta dal giudice di merito.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte conferma che spettava all'appaltatore provare l'ammontare specifico dei costi di sicurezza pretesi.
richiamato in tema di valutazione della prova; la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia violato la regola di valutazione, trattandosi di contestazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
richiamato per la liquidazione delle spese di lite, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
richiamato quale norma modificativa dei parametri di liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In tema di appalto pubblico, gli oneri per la sicurezza sono oggetto di stima e liquidazione secondo le pattuizioni contrattuali e la contabilità di appalto; in presenza di varianti o modifiche dell'esecuzione, può rendersi necessaria una nuova valutazione, ma la pretesa dell'appaltatore deve comunque essere supportata da idonea prova analitica dell'effettivo maggior costo.
- Quando il giudice di merito interpreta gli atti di sottomissione e la contabilità dell'appalto, la censura in cassazione è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa lettura dell'accordo tra le parti.
- La nullità di un atto negoziale può essere rilevata d'ufficio solo se emerga effettivamente dal contenuto del provvedimento e dagli atti di causa; non è sufficiente evocarla in astratto per superare una decisione fondata sull'accertamento dell'incontro delle volontà e sulla mancanza di prova del diverso importo preteso.
- L'onere di provare l'ammontare specifico dei costi richiesti in aumento grava sulla parte che li domanda; se la ricostruzione analitica non è possibile per difetto di elementi contabili idonei, la soccombenza ricade sulla parte onerata della prova.
- Le censure che contestano il criterio di quantificazione adottato dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando non denunciano la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale o un vizio logico della motivazione, ma perseguono soltanto una nuova valutazione del materiale istruttorio.
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