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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10885/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrici)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, dal 30/04/2019, di due dipendenti dalla società cedente a un'altra società in forza di una cessione di ramo d'azienda denominato "network build field services Italy". Le lavoratrici sostenevano che la cessione fosse illegittima per difetto dei presupposti dell'art. 2112 c.c. e, comunque, che fossero state fittiziamente assegnate a quell'entità organizzativa in vista del successivo trasferimento, chiedendo la declaratoria di nullità, annullamento o illegittimità della cessione, ovvero l'inopponibilità della stessa e la permanenza del rapporto alle dipendenze della cedente, con ripristino dei rapporti di lavoro e conseguenze economiche. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame della società, ritenendo decisivo che le lavoratrici, già reintegrate a seguito di un precedente licenziamento collettivo annullato, fossero state successivamente destinate a mansioni diverse e poi collocate nel ramo ceduto in modo ritenuto fittizio e privo di giustificazione, in assenza di prova di ragioni tecniche, organizzative o produttive. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2103, 2112 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto illegittima l'assegnazione delle lavoratrici al ramo ceduto; (2) violazione degli artt. 2103 c.c. e 32, co. 3, lett. c), L. n. 183/2010, contestando il rigetto dell'eccezione di decadenza dall'impugnazione del trasferimento. Le controricorrenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto però assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta allegato dalle lavoratrici che dopo la reintegrazione erano state lasciate inattive e poi adibite a mansioni non conformi alle originarie, incombeva sulla datrice di lavoro l'onere di dimostrare la legittimità dello ius variandi e l'equivalenza delle nuove mansioni; tale prova non era stata offerta, e le ulteriori censure miravano a un riesame del merito e delle testimonianze, inammissibile in cassazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: la disciplina decadenziale di cui all'art. 32, co. 3, lett. c), L. n. 183/2010 non si applica analogicamente, trattandosi di norma eccezionale, e comunque la fattispecie non era qualificabile come trasferimento in senso tecnico-giuridico al momento dell'assegnazione; inoltre il ricorso non censurava un'ulteriore autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello, secondo cui l'assegnazione era solo parte di una più ampia manovra fraudolenta, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Il datore può mutare mansioni e sede solo nel rispetto del principio di equivalenza e della tutela della professionalità; se il lavoratore deduce l'illegittimità dell'assegnazione, il datore deve provarne la legittimità.

  • art. 2112 c.c.

    La legittimità della cessione di ramo d'azienda dipende dall'esistenza dei presupposti legali della preesistenza e autonomia funzionale del ramo; nel caso concreto tali profili non sono stati però decisivi in cassazione perché la decisione d'appello si fondava su altra ratio.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il fatto positivo della legittimità dello ius variandi e dell'equivalenza delle mansioni grava sul datore di lavoro, una volta allegata dal lavoratore l'illegittimità dell'assegnazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione delle regole sulla prova è stata ritenuta non decisiva e in parte diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Le doglianze che miravano a rimettere in discussione la valutazione delle prove testimoniali sono state dichiarate inammissibili perché attinenti al merito.

  • art. 32, co. 3, lett. c), L. n. 183/2010

    Il termine decadenziale ivi previsto non è estensibile analogicamente a fattispecie diverse dal trasferimento in senso tecnico-giuridico; inoltre l'atto contestato era parte di una più ampia vicenda fraudolenta.

  • art. 14 disp.prel.c.c.

    Le norme sulla decadenza, avendo natura eccezionale, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

  • art. 118 disp.att.c.p.c.

    La Corte d'appello ha richiamato precedenti di legittimità in forma sintetica mediante rinvio.

Massime di principio

  • Quando il lavoratore allega l'illegittimità di una nuova assegnazione o di uno ius variandi, il datore di lavoro deve provare la legittimità della modifica e l'equivalenza delle mansioni rispetto a quelle di provenienza.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle deposizioni testimoniali e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Le norme che prevedono decadenze processuali o sostanziali, in quanto eccezionali, non possono essere applicate in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non viene specificamente censurata, il ricorso è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione della decisione.
  • Quando l'assegnazione contestata è inserita in una più ampia operazione fraudolenta, la sua impugnazione può essere valutata unitariamente alla fattispecie complessiva, senza necessità di impugnare separatamente ogni atto intermedio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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