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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11927/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva riconosciuti colpevoli di più episodi di estorsione (capo 2, 3, 8 ecc.) e di reati ulteriori indicati ai capi 11 e 12. Le censure principali sono: 1) vizio di qualificazione giuridica (sostengono che i fatti dovrebbero essere qualificati come mera truffa e non come estorsione); 2) mancanza di contributo materiale causalmente rilevante per alcuni capi (in particolare capo 3 per Di Mauro); 3) insufficienza o contraddittorietà della prova per specifici capi (capo 8); 4) contestazione del trattamento sanzionatorio, con domanda di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) per Di Mauro, dedotta la pretesa mancata cognizione di reati indicati nei capi 11 e 12 in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché in parte non consentiti e in parte privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato le prove (dichiarazioni dei testi, intercettazioni e ammissioni) e non fosse stato dimostrato un travisamento decisivo. È stata confermata la qualificazione dei fatti come estorsione anche quando la minaccia fosse immaginaria, sulla base del principio che conta l'effetto coercitivo sulla vittima. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, ciascuno a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso, e sono stati posti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale depenalizzazione dell'art. 594 c.p. potrà essere rilevata in sede esecutiva e che l'inammissibilità del ricorso impedisce alla Cassazione di pronunciarsi su cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione).

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso deve precisare i motivi consentiti e avere la specificità richiesta; carenze in tal senso possono determinare l'inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Limiti della cognizione della Corte di Cassazione: motivi generici o privi di specificità non consentono il sindacato sulla valutazione del merito e determinano l'inammissibilità.

  • art. 594 c.p.

    Riferimento alla depenalizzazione del reato di cui all'art. 594; la Corte segnala che l'effetto della depenalizzazione potrà essere fatto valere in sede esecutiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali da parte dei ricorrenti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola secondo cui le cause di non punibilità non possono essere dichiarate in Cassazione se il ricorso è inammissibile per mancanza di valido rapporto di impugnazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017 (Cianci)

    Principio interpretativo ribadito dalla Corte: la minaccia che determini un effetto coercitivo sulla vittima configura estorsione anche se la minaccia fosse in realtà immaginaria, purché percepita come seria dalla persona offesa.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riproporre una alternativa valutativa dei fatti già apprezzati in sede di merito: per ottenere ammissione e successo il ricorrente deve indicare errori di diritto o documentati travisamenti della prova.
  • La distinzione tra truffa ed estorsione dipende dalla presenza di una minaccia che produca effetto coercitivo sulla vittima; la minaccia può essere anche non concretamente realizzabile ma percepita come seria dalla persona offesa.
  • La proposizione di ricorso alla Suprema Corte senza la specificità richiesta può comportare l'inammissibilità e conseguenti sanzioni pecuniarie e spese processuali a carico del ricorrente.
  • Eventuali modifiche normative sopravvenute (es. depenalizzazione) devono essere valutate in sede esecutiva; l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce la dichiarazione di cause di non punibilità in questa sede.
  • Per contestare la qualificazione giuridica dei fatti occorre dimostrare che i giudici del merito hanno errato nell'applicazione del diritto o che vi è stato un travisamento provato degli elementi essenziali del caso.

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