Cassazione Penale, Sentenza n. 11927/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva riconosciuti colpevoli di più episodi di estorsione (capo 2, 3, 8 ecc.) e di reati ulteriori indicati ai capi 11 e 12. Le censure principali sono: 1) vizio di qualificazione giuridica (sostengono che i fatti dovrebbero essere qualificati come mera truffa e non come estorsione); 2) mancanza di contributo materiale causalmente rilevante per alcuni capi (in particolare capo 3 per Di Mauro); 3) insufficienza o contraddittorietà della prova per specifici capi (capo 8); 4) contestazione del trattamento sanzionatorio, con domanda di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) per Di Mauro, dedotta la pretesa mancata cognizione di reati indicati nei capi 11 e 12 in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché in parte non consentiti e in parte privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato le prove (dichiarazioni dei testi, intercettazioni e ammissioni) e non fosse stato dimostrato un travisamento decisivo. È stata confermata la qualificazione dei fatti come estorsione anche quando la minaccia fosse immaginaria, sulla base del principio che conta l'effetto coercitivo sulla vittima. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, ciascuno a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso, e sono stati posti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale depenalizzazione dell'art. 594 c.p. potrà essere rilevata in sede esecutiva e che l'inammissibilità del ricorso impedisce alla Cassazione di pronunciarsi su cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione).
Norme richiamate
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso deve precisare i motivi consentiti e avere la specificità richiesta; carenze in tal senso possono determinare l'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Limiti della cognizione della Corte di Cassazione: motivi generici o privi di specificità non consentono il sindacato sulla valutazione del merito e determinano l'inammissibilità.
Riferimento alla depenalizzazione del reato di cui all'art. 594; la Corte segnala che l'effetto della depenalizzazione potrà essere fatto valere in sede esecutiva.
Conseguenze dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali da parte dei ricorrenti.
Regola secondo cui le cause di non punibilità non possono essere dichiarate in Cassazione se il ricorso è inammissibile per mancanza di valido rapporto di impugnazione.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017 (Cianci)
Principio interpretativo ribadito dalla Corte: la minaccia che determini un effetto coercitivo sulla vittima configura estorsione anche se la minaccia fosse in realtà immaginaria, purché percepita come seria dalla persona offesa.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riproporre una alternativa valutativa dei fatti già apprezzati in sede di merito: per ottenere ammissione e successo il ricorrente deve indicare errori di diritto o documentati travisamenti della prova.
- La distinzione tra truffa ed estorsione dipende dalla presenza di una minaccia che produca effetto coercitivo sulla vittima; la minaccia può essere anche non concretamente realizzabile ma percepita come seria dalla persona offesa.
- La proposizione di ricorso alla Suprema Corte senza la specificità richiesta può comportare l'inammissibilità e conseguenti sanzioni pecuniarie e spese processuali a carico del ricorrente.
- Eventuali modifiche normative sopravvenute (es. depenalizzazione) devono essere valutate in sede esecutiva; l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce la dichiarazione di cause di non punibilità in questa sede.
- Per contestare la qualificazione giuridica dei fatti occorre dimostrare che i giudici del merito hanno errato nell'applicazione del diritto o che vi è stato un travisamento provato degli elementi essenziali del caso.
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