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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17286/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un atto di donazione del 1983 con cui un fondo agricolo familiare venne frazionato in più porzioni e con cui furono costituite, tra i diversi lotti, servitù reciproche di passaggio pedonale e carrabile su due tracciati denominati "viale 1" e "viale 2", oltre a servitù di attraversamento sotterraneo per i servizi essenziali. In seguito, con scrittura privata del 1984, i donatari modificarono la larghezza dei viali. Uno dei germani poi vendette a terzi la propria porzione di fondo e i diritti a essa inerenti. L'attore, proprietario di un fondo gravato dal "viale 1", chiese: accertamento della propria proprietà esclusiva sul viale, negatoria di ogni servitù a favore di un diverso fondo dei convenuti, declaratoria di illegittimo aggravamento della servitù di passaggio carrabile e di quella sotterranea, con ripristino dei luoghi e ricostruzione di un muro di confine. Il Tribunale accolse solo in parte: negò la servitù a favore di un fabbricato dei convenuti, ma riconobbe l'esistenza di aggravamenti della servitù sul "viale 1". La Corte d'appello, invece, ritenne provata l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul "viale 1" a favore della porzione venduta dal germano e confermò solo l'aggravamento della servitù sotterranea, compensando le spese. Con il ricorso per cassazione furono dedotti sette motivi: 1) vizio motivazionale e violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. per asserita confusione tra proprietà e servitù e per contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato anche sul "viale 2", mai devoluto al giudizio; 3) violazione delle regole di interpretazione del contratto e dell'efficacia dell'atto pubblico, nonché dell'art. 116 c.p.c., per la ricostruzione del contenuto delle servitù; 4) violazione dell'art. 1067 c.c. per la disciplina dell'aggravamento della servitù; 5) violazione degli artt. 1063, 1065, 1067, 1362 e 1366 c.c. per avere la Corte ritenuto sufficiente il titolo convenzionale e non applicato il criterio sussidiario dell'estensione minima; 6) violazione degli artt. 111 Cost., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per non avere valorizzato la CTU e le prove; 7) violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c. sulle spese. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi tranne il secondo: ha respinto le doglianze sul vizio motivazionale, sulle prove, sull'interpretazione del titolo e sulle spese, affermando che la ricostruzione della servitù e del suo contenuto era plausibile e che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio né la sostituzione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta dal giudice di merito. Ha invece accolto il motivo ex art. 112 c.p.c., rilevando che la domanda e il gravame non riguardavano il "viale 2", sicché la Corte territoriale aveva pronunciato oltre il devoluto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha cassato la sentenza sul punto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato sussistente in favore degli acquirenti della particella 856 la servitù di passaggio pedonale e carrabile sul "viale 1" costituita nel 1983 e modificata nel 1984. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte ha accolto solo il secondo motivo di ricorso, ha respinto tutti gli altri, ha cassato la sentenza d'appello limitatamente alla parte in cui aveva pronunciato anche sul "viale 2" e, non occorrendo nuovi accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile sul "viale 1" a favore della particella 856. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra il ricorrente e i controricorrenti costituite per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura motivazionale è ammissibile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nullità della sentenza per difetto radicale di motivazione, ma non ravvisata nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o abbia posto a base della decisione prove non dedotte; non può essere usata per chiedere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la motivazione illogica o insufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare solo anomalie motivazionali che equivalgano a nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre la domanda o su questioni non devolute; la Corte d'appello ha invece oltrepassato il petitum decidendo anche sul "viale 2".

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve ricostruire la comune intenzione dei contraenti; la censura è inammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa senza indicare il concreto errore ermeneutico.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione secondo buona fede è richiamata tra i canoni ermeneutici, ma va specificamente indicato il modo in cui il giudice vi si sia discostato.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata dell'atto pubblico non può essere invocata per ottenere in cassazione una diversa interpretazione del titolo.

  • art. 1063 c.c.

    La disciplina delle servitù va desunta prioritariamente dal titolo costitutivo quando questo sia chiaro e completo.

  • art. 1065, comma 2, c.c.

    Il criterio del minor aggravio è sussidiario e opera solo in mancanza di una specifica disciplina convenzionale del contenuto della servitù.

  • art. 1067 c.c.

    L'aggravamento è configurabile solo rispetto a una servitù effettivamente esistente e nei limiti del suo contenuto originario.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione e di corretta valutazione delle prove, ma senza specifica lesione ravvisata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte o disattenda il regime legale della prova; non per contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 90 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. in tema di spese, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese possono essere regolate in base all'esito complessivo della lite; non spettano alla parte totalmente vittoriosa se vi è reciproca soccombenza.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla reciproca soccombenza delle parti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Cassazione può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o contraddittoria al punto da essere incomprensibile; non è più consentita la censura di mera insufficienza o illogicità della motivazione.
  • La violazione delle norme sull'interpretazione del contratto è configurabile solo se il ricorrente indica specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo; non basta proporre una lettura alternativa del medesimo testo negoziale.
  • Quando il titolo costitutivo della servitù è chiaro e completo, l'estensione e le modalità di esercizio del diritto devono essere ricostruite prioritariamente sulla base del titolo, mentre il criterio del minor aggravio ha natura sussidiaria.
  • L'aggravamento della servitù può essere accertato solo rispetto a una servitù effettivamente esistente e nel rispetto del suo contenuto originario; non può essere affermato in modo astratto o sganciato dal titolo.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice pronuncia su un bene della vita o su un tracciato non devoluto dalle domande e dalle difese delle parti.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione delle prove, ma solo per contestare l'uso di prove inesistenti, fuori dai limiti legali o trattate come prove legali senza base normativa.
  • La regolazione delle spese può essere compensata integralmente in presenza di reciproca soccombenza, anche se una parte risulti prevalente su alcuni capi e soccombente su altri.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProveSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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