Cassazione Penale, Ordinanza n. 02658/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna per furto aggravato ed evasione, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna per furto aggravato ed evasione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come tentativo di furto e non come furto consumato; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente affermato la consumazione del furto perché la refurtiva era stata occultata in un borsone, portata al di fuori del locale e sottratta, sia pure per breve tempo, alla vigilanza della persona offesa, entrando nel dominio esclusivo dell'agente. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno; tale doglianza è stata dichiarata inammissibile perché nuova, non essendo stata dedotta in appello.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al furto consumato: il reato si considera consumato quando il bene, anche per breve tempo, passa nel dominio esclusivo dell'agente, con sottrazione alla vigilanza del soggetto passivo.
Richiamato implicitamente nella qualificazione di furto aggravato confermata dalla sentenza di merito.
Richiamato implicitamente nella conferma della condanna per evasione.
La censura di motivazione è stata ritenuta manifestamente infondata perché fondata su un difetto non emergente dalla sentenza impugnata; la seconda doglianza è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
La doglianza nuova, non dedotta in appello, è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il furto è consumato quando la cosa sottratta viene sottratta alla vigilanza della persona offesa ed entra, anche solo per un breve tempo e nello stesso luogo, nel dominio esclusivo dell'agente; non sono decisive la brevità del possesso né la possibilità di immediato recupero da parte del proprietario.
- È inammissibile in cassazione la censura che prospetti un vizio di motivazione non riscontrabile nel provvedimento impugnato, specie se la sentenza di merito contiene una motivazione espressa e coerente sul punto contestato.
- Le questioni nuove, non dedotte con l'atto di appello, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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