Cassazione Civile, Ordinanza n. 21158/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La ricorrente impugnava la sola statuizione sulle spese contenuta nella sentenza d’appello. Sosteneva che la condanna al rimborso delle spese, pronunziata in solido con il marito e altri soggetti in favore della banca, violasse l’art. 91 c.p.c. perché ella non sarebbe stata soccombente nei confronti dell’istituto di credito: le domande di simulazione e revocatoria relative ai trasferimenti immobiliari sarebbero state respinte, ma ciò non basterebbe a fondare la soccombenza rispetto alla banca. Inoltre deduceva che la motivazione sul punto fosse incomprensibile, limitandosi al richiamo dell’"esito complessivo della controversia". Con il quarto motivo contestava anche la liquidazione delle spese, lamentando l’erronea applicazione della tariffa per cause di valore indeterminato e la violazione della disciplina vigente sui compensi professionali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la condanna alle spese era coerente con il criterio della soccombenza globale: dalla sentenza impugnata emergeva che tutte le domande proposte dalla ricorrente erano state respinte, incluse quelle di nullità o inefficacia delle fideiussioni, di accertamento negativo del debito e di risarcimento per abusiva concessione di credito; parallelamente era stata accolta l’impugnazione principale della banca. Ha quindi giudicato legittimo il regolamento delle spese di entrambi i gradi di merito. Il quarto motivo è stato in parte assorbito e in parte dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non specificava quali voci della liquidazione sarebbero state erroneamente applicate. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il governo delle spese segue il criterio della soccombenza valutata in termini globali; è legittima la condanna della parte che, all’esito complessivo della lite, risulti integralmente o prevalentemente soccombente rispetto alla controparte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 della L. n. 247 del 2012
Richiamato solo nel quarto motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei compensi professionali, senza accoglimento della censura.
Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi; la Corte rileva che la censura è generica se non indica specificamente le voci liquidate asseritamente errate.
La Corte prende atto che la liquidazione delle spese era stata effettuata secondo le tabelle di tale decreto, con indicazione dei valori di riferimento per fase e delle maggiorazioni per l’appello.
Massime di principio
- Ai fini della condanna alle spese processuali ex art. 91 c.p.c. conta l’esito complessivo della controversia, sicché la parte può essere considerata soccombente anche quando singole questioni o domande siano state decise in modo parzialmente favorevole se, nel risultato finale, tutte le sue pretese sono state respinte o l’altra parte ha prevalso sulla domanda principale.
- La censura contro la liquidazione delle spese è inammissibile se è formulata in modo generico: il ricorso per cassazione deve indicare specificamente quali voci o quali criteri di quantificazione sarebbero stati erroneamente applicati.
- La distinzione tra diverse questioni di merito può impedire di ritenere che una domanda sia stata assorbita da un’altra: il rigetto della contestazione sul rapporto obbligatorio non coincide automaticamente con la decisione sulla rilevanza degli atti dispositivi compiuti dal debitore.
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