Cassazione Penale, Ordinanza n. 31419/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto da ricettazione a incauto acquisto, sostenendo in sostanza l'assenza del dolo richiesto dall'art. 648 c.p. e la riconducibilità della condotta all'art. 712 c.p. Con il secondo motivo ha contestato, in modo ritenuto generico, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo si limitava a riproporre doglianze già dedotte in appello, senza un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata, risultando quindi aspecifico e solo apparente; inoltre ha osservato che i giudici di merito avevano correttamente applicato i principi sul discrimine tra ricettazione e incauto acquisto, ritenendo integrato il dolo di ricettazione. Il secondo motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche era congrua e non illogica, essendo sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Conseguentemente, è stata posta a carico del ricorrente la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma di riferimento per la ricettazione; la Corte conferma che, nel caso concreto, il fatto integra il dolo del delitto di ricettazione e non la diversa fattispecie di incauto acquisto.
Richiamato quale fattispecie alternativa di incauto acquisto, ritenuta non configurabile in luogo della ricettazione sulla base della motivazione della sentenza impugnata.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte richiama il requisito di specificità del ricorso a pena di inammissibilità, ritenendo aspecifico il primo motivo perché meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo sostanzialmente identico le doglianze già prospettate in appello, senza confrontarsi in modo concreto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel distinguere tra ricettazione e incauto acquisto, il discrimine è dato dalla presenza del dolo richiesto per la ricettazione; quando la motivazione di merito accerta in modo logicamente congruo la consapevolezza della provenienza illecita, la riqualificazione in incauto acquisto non è imposta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare singolarmente tutti gli argomenti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La censura di merito sulle attenuanti generiche è manifestamente infondata se non evidenzia specifiche illogicità della motivazione e si risolve in una mera contestazione del giudizio discrezionale del giudice di merito.
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