Cassazione Penale, Sentenza n. 12762/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato, fatta eccezione per la somma di €7.130, il decreto di perquisizione e sequestro del 1 ottobre 2024: contestata l'assenza di fumus delicti in relazione alle ipotesi di corruzione e altri reati (artt. 318, 319, 326, 353 c.p.), la carenza motivazionale, la sproporzione e genericità del sequestro (in particolare di dispositivi informatici) e le modalità di acquisizione della messaggistica WhatsApp, con violazione delle norme sul trattamento della corrispondenza e dei dati (art. 125, 254 e 353 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale di Milano per carenza analitica nella verifica del fumus delicti e per l'assenza di elementi concreti e indiziari che colleghino il ricorrente agli accordi corruttivi ipotizzati. Ha inoltre ritenuto illegittimo l'approccio non selettivo e 'omnicomprensivo' al sequestro dei dispositivi informatici in assenza di criteri di selezione, perimetrazione temporale e motivazione che giustifichi l'estensione della misura, e ha osservato criticità nelle modalità pratiche di acquisizione della messaggistica WhatsApp essendo risultata impossibile la selezione prevista dal decreto. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso gli atti al Tribunale di Milano per un nuovo riesame conforme ai principi di diritto indicati.
Norme richiamate
Articolo richiamato come possibile ipotesi di reato (corruzione per l'esercizio della funzione); la Corte rileva l'assenza di elementi concreti che colleghino l'indagato a un accordo corruttivo e richiede indizi specifici per ritenere configurabile il reato.
Codice penale, artt. 319 e 321
Richiamati come fattispecie alternative (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); la decisione sottolinea la necessità che il decreto indichi elementi che consentano di ritenere astrattamente configurabile l'accordo corruttivo.
Richiamato in relazione ad ipotesi di abuso d'ufficio o analoghe condotte; la Corte richiede collegamento probatorio tra condotta e beni oggetto di sequestro.
Norma richiamata in tema di corrispondenza e comunicazioni; la Corte mette in guardia sulla corretta applicazione delle garanzie procedimentali quando si acquisisce messaggistica elettronica.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato come parametro processuale generale: la Corte valuta la legittimità del provvedimento alla luce dei principi di adeguata motivazione e proporzionalità.
Codice di procedura penale, art. 254
Norma sulla corrispondenza e sulla relativa acquisizione; la Corte evidenzia che l'accesso ai contenuti dei dispositivi deve rispettare le garanzie previste per la corrispondenza, pena l'inutilizzabilità.
Codice di procedura penale, art. 353
Richiamato in relazione alla tutela della segretezza delle comunicazioni e alle modalità di ispezione dei dispositivi; la Corte segnala che la distinzione prevista (es. messaggi già ricevuti/lettI) richiede comunque misure selettive e rispettose delle norme.
Sentenza Corte Costituzionale n. 170/2023
Citate le linee interpretative che consentono, in certi casi, l'ispezione dei dispositivi e l'estrazione di copie di messaggi già inviati/lettI; tuttavia la Corte di Cassazione richiama che l'applicazione deve essere accompagnata da selezione e motivazione che evitino qualsiasi approccio esplorativo.
Massime di principio
- Per ritenere sussistente il fumus delicti in sede di sequestro probatorio è necessaria una motivazione analitica: il giudice deve indicare elementi concreti e indiziari che colleghino il soggetto alle condotte rilevanti, non limitarsi a richiamare generiche relazioni o rapporti passati.
- Il sequestro di dispositivi informatici può essere 'esteso e omnicomprensivo' solo se il pubblico ministero motiva specificamente perché è indispensabile tale estensione rispetto al tipo di reato, al ruolo dell'indagato e alla difficoltà di individuare a priori gli oggetti di prova.
- Il decreto che dispone il sequestro di dati informatici deve indicare le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale, la perimetrazione temporale dei dati rilevanti e i tempi/procedure per la selezione e la restituzione dei dati non pertinenti.
- La strumentalità del bene rispetto al reato va motivata con rigore: non basta l'astratta compatibilità del contenuto del dispositivo con le indagini; occorrono ragioni logiche e proporzionate che giustifichino la sottrazione alla disponibilità dell'indagato.
- Le acquisizioni di messaggistica (es. WhatsApp) devono rispettare le garanzie di legge sulla corrispondenza; anche quando la Corte Costituzionale autorizza l'accesso a messaggi già inviati/lettI, l'esecuzione pratica richiede criteri selettivi e modalità forensi per evitare acquisizioni esplorative o illegittime.
- Se la polizia giudiziaria non è in grado di operare la selezione prevista dal decreto (per es. impossibilità tecnica di isolare i dati rilevanti), la mera sottrazione integrale dei dispositivi e del loro contenuto rischia di essere illegittima e il sequestro va proporzionato o riformulato.
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