Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 719 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della Delibera del Consiglio comunale n. 31 del 2009. La CTR aveva dichiarato estinto il giudizio relativo alla cartella per imposta comunale sulla pubblicità dell’anno 2000 sulla base della sola istanza della società, benché risultasse versato soltanto un acconto e non fosse stata prodotta la rinuncia alla controversia sottoscritta per accettazione dal Comune, richiesta dal regolamento comunale.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso: la CTR non poteva dichiarare l’estinzione sulla sola istanza della contribuente, senza la rinuncia al giudizio sottoscritta per accettazione dall’amministrazione comunale. La presentazione dell’istanza di definizione agevolata determina soltanto la sospensione del giudizio e delle procedure esecutive; per l’estinzione occorrono i presupposti previsti dal regolamento. La Corte ha cassato la sentenza n. 23/9/13 del 30 gennaio 2013 e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese, affinché rivaluti i presupposti fattuali dell’estinzione e le questioni conseguenti. Ha inoltre dato atto che non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • Art. 5 della Delibera del Consiglio comunale di Roma n. 31 del 2009

    Secondo tale Delib. (art. 5), la presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta la sola "sospensione" del procedimento giurisdizionale e delle procedure esecutive di realizzo delle somme iscritte a ruolo; mentre, per quanto concerne l'"estinzione" del procedimento giurisdizionale pendente, essa stabilisce che: "nell'ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata, la parte che originariamente ha proposto la controversia sarà tenuta a presentare avanti alla competente commissione tributaria l'atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione della richiesta di compensazione delle spese di giudizio".

    L’istanza di definizione agevolata sospende il processo e le procedure esecutive, ma non basta a estinguere il giudizio. Per l’estinzione il regolamento richiede che la parte che ha promosso la controversia presenti una rinuncia sottoscritta per accettazione dalla controparte.

  • Art. 13 della legge n. 289 del 2002

    È la disposizione in attuazione della quale è stato adottato il regolamento comunale sulla definizione agevolata dei tributi locali; la decisione applica le specifiche condizioni procedurali stabilite dal regolamento.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012

    La Corte ha dato atto che non sussistono i presupposti per porre a carico del Comune ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina di definizione agevolata prevede che l’istanza sospenda il giudizio, la sospensione non equivale all’estinzione: quest’ultima richiede il rispetto degli ulteriori adempimenti espressamente stabiliti.
  • Se il regolamento richiede una rinuncia al giudizio accettata dalla controparte, la sola istanza unilaterale del contribuente non è sufficiente a dichiarare estinto il processo.
  • Il giudice deve verificare i presupposti formali e sostanziali di estinzione previsti dalla disciplina applicabile; la decisione non può fondarsi su un pagamento complessivo non adeguatamente documentato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.