Cassazione Civile, Ordinanza n. 25147/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. Dalla sentenza emerge però che il ricorso per cassazione era privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa: l'atto si limitava a indicare il provvedimento impugnato e l'esito sfavorevole del giudizio di merito, senza ricostruire la vicenda processuale e fattuale in modo idoneo a rendere comprensibili i motivi di censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., rilevando la totale mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito richiesto a pena di inammissibilità. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio in favore del controricorrente, liquidate in euro 2.100 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
esposizione sommaria dei fatti di causa
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa è prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione ed è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa è un requisito essenziale e autonomo di ammissibilità: la sua totale omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'esposizione dei fatti deve consentire alla Corte di comprendere il contesto della controversia e di verificare la pertinenza e la fondatezza dei motivi, non essendo sufficiente il solo richiamo al provvedimento impugnato e al suo esito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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