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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28200/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in lieve entità. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, ritenuta non adeguatamente giustificata; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurando la valutazione negativa della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, rilevando che la Corte di appello aveva motivato in modo congruo l'applicazione della recidiva valorizzando plurimi precedenti specifici e la prosecuzione del medesimo percorso criminoso, indice di accresciuta pericolosità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e sostanzialmente riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa in appello, oltre che incompatibile con una motivazione che aveva correttamente valorizzato l'assenza di elementi positivi, i precedenti penali e la commissione, a breve distanza, di un reato analogo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    individua il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, per il quale era stata pronunciata condanna di merito.

  • art. 99 c.p.

    la recidiva ritualmente contestata deve essere valutata in concreto, verificando se la reiterazione dell'illecito sia indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e dai precedenti penali, anche specifici.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La recidiva, se ritualmente contestata, non può essere applicata in via automatica: il giudice deve verificare in concreto se la nuova condotta denoti una maggiore capacità delinquenziale e un effettivo indice di pericolosità dell'autore.
  • La motivazione sull'applicazione della recidiva è sufficiente quando il giudice valorizzi precedenti specifici e la prosecuzione di una medesima linea criminale, purché tali elementi siano logicamente collegati a un giudizio di maggiore riprovevolezza.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e può fondarsi anche sui precedenti penali, specie se specifici.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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