Cassazione Penale, Sentenza n. 7992/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trento che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., contestando l'erronea applicazione della norma e un vizio di motivazione. In particolare il ricorrente ha censurato l'assenza di elementi concreti e criteri utilizzati dal Tribunale per ritenere congrue le somme offerte a titolo di riparazione (secondo il ricorrente: Euro 400,00 in favore di Ruaben e Euro 200,00 in favore di Varesco), nonostante le vittime avessero subito anche oneri ulteriori quali blocco carte e rilascio nuovi documenti; ha inoltre rilevato che il richiamo generico alla natura e gravità del fatto e al mancato riscontro delle persone offese non è sufficiente a giustificare la declaratoria di estinzione per riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente e carente rispetto ai criteri usati per valutare la congruità delle somme offerte. Ha ricordato i principi secondo cui l'estinzione per condotte riparatorie richiede riparazioni spontanee, definitive e dirette ad incrementare la sfera giuridico-economica della vittima, e che il consenso della persona offesa non è decisivo se il giudice, con motivazione adeguata, ritiene la somma non congrua. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa composizione.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'istituto come presupponente condotte restitutorie o risarcitorie spontanee, non coartate, destinate ad incrementare definitivamente la sfera economica e giuridica della persona offesa; il giudice deve motivare specificamente la congruità dell'offerta risarcitoria e non può limitarsi a riferimenti generici.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base delle censure di cassazione: b) per vizio di motivazione; e) per erronea applicazione della legge penale.
art. 593 comma 2 cod. proc. pen. e legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2 comma 1 lett. p))
La modifica normativa chiarisce che il pubblico ministero può impugnare in Cassazione le sentenze di proscioglimento relative ad alcuni reati, tra cui il furto aggravato, pertanto il ricorso proposto dal Procuratore Generale era ammissibile in Cassazione.
art. 550 commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Riferimento alla categoria di reati alle quali si applicano le disposizioni sull'impugnabilità: il furto aggravato rientra tra i reati per i quali il pubblico ministero può impugnare la sentenza di proscioglimento con ricorso per cassazione, secondo la modifica normativa citata.
art. 35 d.lgs. 20 agosto 2000, n. 274 (richiamato in giurisprudenza)
Richiamato dalla Corte per motivare il principio secondo cui il giudice può comunque valutare l'inadeguatezza della somma anche se la persona offesa l'ha ritenuta congrua, a tutela delle parti deboli e per evitare che pressioni extra-processuali ne determinino l'accettazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie richiede una motivazione concreta e specifica sulla congruità dell'importo offert o rispetto al danno effettivamente subito dalla vittima.
- Il consenso o il dissenso della persona offesa non è determinante in sé: il giudice deve comunque valutare e motivare se l'offerta è realmente risarcitoria e sufficiente.
- Le riparazioni devono essere spontanee, non coartate, e destinate a incrementare definitivamente la sfera economica e giuridica della persona offesa; la mera offerta formale senza prova di integrale soddisfacimento non è sufficiente.
- Il giudice deve considerare anche oneri e danni indiretti subiti dalla vittima (es. blocco delle carte, rilascio nuovi documenti, oneri amministrativi) nel valutare la congruità del risarcimento.
- Dopo le modifiche normative del 2024, il pubblico ministero può ricorrere in Cassazione contro sentenze di proscioglimento per taluni reati aggravati; pertanto le decisioni di estinzione per riparazione sono sottoposte a controllo di legittimità in Cassazione.
- In caso di motivazione insufficiente della sentenza di estinzione per riparazione, la Cassazione annulla e rinvia il processo per nuovo giudizio, di norma in diversa composizione.
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