Sentenza del 24/11/2017 n. 4875 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Proventi illeciti - Accertamento - Fondatezza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la ripresa a tassazione dei proventi derivanti da attività illecita, presumibilmente sostenendo che tali somme non potessero essere tassate in assenza di un accertamento penale definitivo del reato. La questione riguardava quindi il rapporto tra il procedimento penale e l'accertamento tributario.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. I proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993, che li ricomprende nelle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR. La tassabilità sussiste anche quando il reato non sia stato accertato con sentenza penale irrevocabile, poiché la rilevanza fiscale della disponibilità del reddito è autonoma rispetto agli esiti del procedimento penale.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4, legge n. 537/1993
Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 del TUIR devono ricomprendersi i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo.
La norma stabilisce che anche i proventi ottenuti illecitamente sono fiscalmente rilevanti e devono essere ricondotti alle categorie di reddito previste dalla disciplina tributaria.
Le categorie di reddito previste dal TUIR includono, per effetto dell'art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993, anche i proventi derivanti da attività illecite.
Massime di principio
- La tassazione di un provento illecito è autonoma rispetto all'accertamento penale: non è necessariamente richiesta una sentenza penale irrevocabile.
- È sufficiente che l'Amministrazione finanziaria dimostri, secondo le regole proprie del procedimento tributario, la disponibilità di somme riconducibili a fatti o attività illecite.
- L'eventuale archiviazione, assoluzione o mancata definizione del procedimento penale non esclude automaticamente la rilevanza fiscale delle somme percepite.
- Procedimento penale e accertamento tributario perseguono finalità diverse e possono basarsi su presupposti probatori differenti.
- La regola generale è che il reddito viene tassato in ragione della sua effettiva disponibilità economica, anche quando la sua origine sia illecita.
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